Ha detto bene Granducato: la locazione non ultranovennale (o comunque che non sia presente quando il minore diventerà maggiorenne) è ritenuto atto di ordinaria amministrazione e può essere operata dal tutore senza autorizzazione del giudice tutelare (art. 374 c.c.). La firma è del tutore, la registrazione si fa in capo al minore che richiede la registrazione ma la firma il tutore quale suo rappresentante. Il reddito fondiario derivante dalla locazione è tassato in capo ai genitori del minore che ne hanno l'usufrutto legale. I frutti della locazione andrebbero accantonati su un conto corrente dedicato e non toccati fondamentalmente, sarebbe permesso investirli solo in strumenti sicuri (tipo obbligazioni) o utilizzati esclusivamente per spese necessarie al minore (studi, spese sanitarie ecc). I veri 2 problemi secondo me sono questi: come si fa a stabilire se un contratto 4+4, o 6+6, la cui stipula è perfettamente legittima in capo al tutore, si protrae fino al compimento del diciottesimo anno d'età del minore per via dei rinnovi taciti, e a un certo punto il minore, divenuto intanto maggiorenne, contesta la indisponibilità del suo immobile? Altro problema, lato conduttore: come si fa a tutelare i suoi diritti derivanti dal contratto (non lo si può cacciare se non a determinate finestre temporali) specie quando questo comporta il pagamento dell'indennità di avviamento tipico della disdetta dei contratti commerciali? ecco l'ultima volta che studiai la materia arrivai qui, e mi promisi di risolvere questa antipatica questione, poi non l'ho più fatto, però ricordo che il problema era proprio qui..vi invito quindi a cercare la risposta a questi quesiti (oggi sono terribilmente pigro), il resto è rinvenibile nella legge.