Una società che conduceva un immobile ad uso diverso da quello di abitazione aveva proposto opposizione al decreto col quale il Presidente del Tribunale di Monza le aveva ingiunto il pagamento di una somma in favore del locatore, l'opposizione era stata rigettata.
La Corte d'appello di Milano in parziale accoglimento dell'impugnazione revocava il decreto ingiuntivo, condannando ll conduttore al pagamento di una somma minore e il pagamento della metà delle spese dei due gradi di giudizio.
La controversia infine approdava in Cassazione.
Il conduttore appellante lamentava tra l'altro la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 416 del codice di procedura civile.
Nella recente ordinanza della VI sezione civile che ha accolto il motivo, (ordinanza 13 novembre 2014 – 25 febbraio 2015, n. 3882) viene rilevato che la Corte d'appello e prima ancora il Tribunale avevano precisato che l'obbligo di restituzione del deposito cauzionale non era configurabile, nella specie, in capo al locatore, perché dalla corrispondenza esistente tra le parti risultava che il medesimo aveva lamentato l'esistenza di danni cagionati dal conduttore, avanzandone anche «generica richiesta di risarcimento».
Viceversa, come eccepito dal conduttore, quando la locazione si è conclusa con la restituzione del bene, il locatore non può rifiutarsi di restituire il deposito sulla base di generiche contestazioni o, semplicemente, riservandosi di agire in un separato giudizio per il risarcimento dei danni.
L'obbligazione del locatore di restituire al conduttore il deposito cauzionale dal medesimo versato in relazione gli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato.
FOCUS - Se il locatore trattiene la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione.
(Cass. VI 15 ottobre 2002, n. 14655, 21 aprile 2010, n. 9442).
Nelle locazioni la fase della restituzione dell'immobile va pertanto gestita con oculatezza con l'ausilio di un professionista, valutando adeguatamente lo stato del medesimo ai fini della restituzione del deposito o l'avvio di azione giudiziale dopo la contestazione specifica dei danni che deve avere una necessaria formalità nel verbale che le parti redigono.
Avv. Luigi De Valeri
La Corte d'appello di Milano in parziale accoglimento dell'impugnazione revocava il decreto ingiuntivo, condannando ll conduttore al pagamento di una somma minore e il pagamento della metà delle spese dei due gradi di giudizio.
La controversia infine approdava in Cassazione.
Il conduttore appellante lamentava tra l'altro la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 416 del codice di procedura civile.
Nella recente ordinanza della VI sezione civile che ha accolto il motivo, (ordinanza 13 novembre 2014 – 25 febbraio 2015, n. 3882) viene rilevato che la Corte d'appello e prima ancora il Tribunale avevano precisato che l'obbligo di restituzione del deposito cauzionale non era configurabile, nella specie, in capo al locatore, perché dalla corrispondenza esistente tra le parti risultava che il medesimo aveva lamentato l'esistenza di danni cagionati dal conduttore, avanzandone anche «generica richiesta di risarcimento».
Viceversa, come eccepito dal conduttore, quando la locazione si è conclusa con la restituzione del bene, il locatore non può rifiutarsi di restituire il deposito sulla base di generiche contestazioni o, semplicemente, riservandosi di agire in un separato giudizio per il risarcimento dei danni.
L'obbligazione del locatore di restituire al conduttore il deposito cauzionale dal medesimo versato in relazione gli obblighi contrattuali sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato.
FOCUS - Se il locatore trattiene la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione.
(Cass. VI 15 ottobre 2002, n. 14655, 21 aprile 2010, n. 9442).
Nelle locazioni la fase della restituzione dell'immobile va pertanto gestita con oculatezza con l'ausilio di un professionista, valutando adeguatamente lo stato del medesimo ai fini della restituzione del deposito o l'avvio di azione giudiziale dopo la contestazione specifica dei danni che deve avere una necessaria formalità nel verbale che le parti redigono.
Avv. Luigi De Valeri