Con risoluzione n°14/E/2014 sono stati istituiti i nuovi codici tributo da indicare, a partire dal 1° febbraio, esclusivamente nel nuovo modello F24 ELIDE (fino alla fine dell’anno è possibile utilizzare il vecchio modello F23 con i vecchi codici tributo):
1500 Imposta di registro per prima registrazione
1501Imposta di registro per annualità successive“
1502 Imposta di registro per cessioni del contratto
1503 Imposta di registro per risoluzioni del contatto
1504 Imposta di registro per proroghe del contratti
1505 Imposta di boll0
1506 Tributi speciali e compensi
1507 Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1508 Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1509 Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
1510 Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
Nella sezione CONTRIBUENTE del modello vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento; nel campo CODICE FISCALE DEL COOBBLIGATO, EREDE, GENITORE, TUTORE O CURATORE FALLIMENTARE, il codice fiscale dell’altro contraente del contratto unitamente al codice identificativo 63.
Nella sezione ERARIO E ALTRO occorre indicare:
- nei campi CODICE UFFICIO e CODICE ATTO nessun valore;
- nel campo TIPO la lettera F (identificativo registro);
- nel campo ELEMENTI IDENTIFICATIVI, nessun valore in caso di pagamenti relativi alla prima registrazione; in caso di annualità successiva, proroga, cessione o risoluzione del contratto, il codice identificativo del contratto
Si noti che viene richiesto di inserire non più gli estremi dell’atto (serie e numero di registrazione separati da una barra come nel campo 10 del modello F23), ma il codice identificativo (telematico o cartaceo) del contratto composto da 17 caratteri (reperibile nella ricevuta telematica di registrazione o nella copia di richiesta di registrazione restituita dall’ufficio).
Nel caso in cui non sia disponibile il suddetto codice identificativo, il campo ELEMENTI IDENTIFICATIVI andrà compilato con l’indicazione di un codice, composto da 16 caratteri, formato nel modo seguente:
- nei caratteri da 1 a 3 è inserito il codice Ufficio presso il quale è stato registrato il contratto;
- nei caratteri da 4 a 5 sono inserite le ultime due cifre dell’anno di registrazione;
- nei caratteri da 6 a 7 è inserita la serie di registrazione; (in caso di numero inferiore di caratteri, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri (“0”);
- nei caratteri da 8 a 13 è inserito il numero di registrazione, (in caso di numero inferiore di caratteri, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri (“0”);
- nei caratteri da 14 a 16 è inserito, se presente, il sottonumero di registrazione oppure “000”.
- nel campo CODICE, il codice tributo;
- nel campo ANNO DI RIFERIMENTO, l’anno di stipula del contratto (o di decorrenza, se anteriore) in caso di prima registrazione; in caso di annualità successiva, proroga, cessione o risoluzione del contratto, l’anno di scadenza dell’adempimento.
Per approfondimenti:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti circolari e risoluzioni/risoluzioni/archivio risoluzioni/risoluzioni 2014/gennaio 2014 risoluzioni/risoluzione 14e del 24 gennaio 2014/ris 14Ex.pdf
1500 Imposta di registro per prima registrazione
1501Imposta di registro per annualità successive“
1502 Imposta di registro per cessioni del contratto
1503 Imposta di registro per risoluzioni del contatto
1504 Imposta di registro per proroghe del contratti
1505 Imposta di boll0
1506 Tributi speciali e compensi
1507 Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1508 Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1509 Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
1510 Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
Nella sezione CONTRIBUENTE del modello vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento; nel campo CODICE FISCALE DEL COOBBLIGATO, EREDE, GENITORE, TUTORE O CURATORE FALLIMENTARE, il codice fiscale dell’altro contraente del contratto unitamente al codice identificativo 63.
Nella sezione ERARIO E ALTRO occorre indicare:
- nei campi CODICE UFFICIO e CODICE ATTO nessun valore;
- nel campo TIPO la lettera F (identificativo registro);
- nel campo ELEMENTI IDENTIFICATIVI, nessun valore in caso di pagamenti relativi alla prima registrazione; in caso di annualità successiva, proroga, cessione o risoluzione del contratto, il codice identificativo del contratto
Si noti che viene richiesto di inserire non più gli estremi dell’atto (serie e numero di registrazione separati da una barra come nel campo 10 del modello F23), ma il codice identificativo (telematico o cartaceo) del contratto composto da 17 caratteri (reperibile nella ricevuta telematica di registrazione o nella copia di richiesta di registrazione restituita dall’ufficio).
Nel caso in cui non sia disponibile il suddetto codice identificativo, il campo ELEMENTI IDENTIFICATIVI andrà compilato con l’indicazione di un codice, composto da 16 caratteri, formato nel modo seguente:
- nei caratteri da 1 a 3 è inserito il codice Ufficio presso il quale è stato registrato il contratto;
- nei caratteri da 4 a 5 sono inserite le ultime due cifre dell’anno di registrazione;
- nei caratteri da 6 a 7 è inserita la serie di registrazione; (in caso di numero inferiore di caratteri, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri (“0”);
- nei caratteri da 8 a 13 è inserito il numero di registrazione, (in caso di numero inferiore di caratteri, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri (“0”);
- nei caratteri da 14 a 16 è inserito, se presente, il sottonumero di registrazione oppure “000”.
- nel campo CODICE, il codice tributo;
- nel campo ANNO DI RIFERIMENTO, l’anno di stipula del contratto (o di decorrenza, se anteriore) in caso di prima registrazione; in caso di annualità successiva, proroga, cessione o risoluzione del contratto, l’anno di scadenza dell’adempimento.
Per approfondimenti:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti circolari e risoluzioni/risoluzioni/archivio risoluzioni/risoluzioni 2014/gennaio 2014 risoluzioni/risoluzione 14e del 24 gennaio 2014/ris 14Ex.pdf