Limpida, darei un occhiata e rifletterei sull'art. 986 del c.c. che testualmente recita:
"L’usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica della cosa.
Egli ha diritto di toglierle alla fine dell’usufrutto, qualora ciò possa farsi senza nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo caso deve essere corrisposta all’ usufruttuario un’indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna.
Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e costituiscono miglioramento di essa si applicano le disposizioni relative ai miglioramenti (att. 157)".
.Pertanto, se l’usufruttuario si limita ad opere di “addizioni” e non cambia, cioè, destinazione d'uso, consistenza volumetrica o non apporti modifiche strutturali, secondo il mio parere non vincolante, l'usufruttuario può apportare modifiche all'appartamento senza dover chiedere autorizzazione al nudo proprietario. Bisogna capire di che tipo sono le "modifiche interne all'appartamento" prospettate nel caso concreto.
Poi, bisognerebbe vedere come hanno deciso i vari Tribunali sui casi specifici ma non ho, attualmente, la giurisprudenza di merito sotto mano…
Si attendono pareri di rinforzo....