E' il recepimento di quanto contenuto nell'articolo 7 che modifica l'art 3 e 3-bis della legge 192 2005. I preliminari con l'ACE/APE centrano ben poco se non per il fatto che deve essere resa disponibile la certificazione gia' in fase di trattativa iniziale. Da prestare attenzione che lo strumento scelto e' un D.L. e come tale potrebbe essere o non essere confermato o modificato nel termine di 60 giorni.
PEr le locazioni di singole unità immobiliari non e' piu' necessaria l'allegazione ma solo la citazione in atto.
Riporto l'articolo:
7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i
commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:
«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di
trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di
locazione di edifici o di singole unita' immobiliari soggetti a
registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente
o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla
attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia
dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresi'
allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole
unita' immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se
dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti
uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di
locazione di singole unita' immobiliari e, se la durata della
locazione non eccede i tre anni, essa e' ridotta alla meta'.
L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla
Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei
contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai
fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
PEr le locazioni di singole unità immobiliari non e' piu' necessaria l'allegazione ma solo la citazione in atto.
Riporto l'articolo:
7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i
commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:
«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di
trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di
locazione di edifici o di singole unita' immobiliari soggetti a
registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente
o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla
attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia
dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresi'
allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole
unita' immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se
dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti
uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di
locazione di singole unita' immobiliari e, se la durata della
locazione non eccede i tre anni, essa e' ridotta alla meta'.
L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla
Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei
contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai
fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
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