ovvio ed indiscutibile
è quanto rileviamo dalla definizione del comma 2 dell'art 23/ter prima della modifica introdotta col D.L. 76/2020. Il testo diceva "La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unita' immobiliare e' quella prevalente in termini di superficie utile". Più sotto spiegherò il mio punto di vista sul perché resta importante questa vecchia dicitura ma per ora soffermiamoci sull'articolo 23/ter così come è posto oggi:
@marcanto ci riporta solo parte del testo (del comma 1) che per esteso cito
1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale;
Ora, se analizziamo bene, qui non si parla di categorie catastali ma di categorie (urbanisticamente) funzionali. Il comma 1 ci dice quindi che se il magazzino di
@MARCI540 resta nella categoria funzionale prevista non si determina un cambio di destinazione d'uso rilevante (cosa che più probabilmente avverrebbe se, ad esempio, utilizzasse il magazzino come un bed&breakfast) ma della cosa poco ci tange perché il depositare un auto in un c/2 non crea cambio di destinazione
A noi infatti interessa di più il comma 2 che ci spiega come rilevare la destinazione d'uso dell'immobile (in questo caso si riferisce alla categoria catastale).
"La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9 bis, comma 1 bis".
Una volta verificato che l'immobile è un C/2 (se così fosse) andiamo ad applicargli la definizione italiana:
Categoria catastale C2 Magazzini e locali di deposito
Sono compresi nel gruppo catastale C2 i fienili agricoli e non agricoli, soffitte e cantine disgiunte dall’abitazione; quei locali dove si esercita la vendita all’ingrosso di merci, manufatti, prodotti, derrate, ecc. o solo adibiti a contenere questi ultimi, ma che non abbiano allestimenti per mostre (vetrine). Generalmente i locali della categoria C/2 sono di maggiori dimensioni di quelli della categoria C/1, sono ubicati in posizione prevalentemente eccentrica e non hanno, di solito, allestimenti per mostre.
Che significa?? che nel C/2 è possibile depositare un manufatto/prodotto quale, ad esempio, un autoveicolo.
Come accennato prima parliamo del famoso 50%.
Al momento nulla tange ma con la riforma del catasto prevista dal 2026 si accenna al fatto di utilizzare i metri quadri al posto dei vani e ciò mi fa ipotizzare che si potrà anche valutare di riprendere in mano la decaduta norma per valutare se l'immobile è da considerarsi garage o magazzino (forse solo come metro di paragone in caso di contenzioso). Probabilmente mi preoccupo per nulla.