prima della legge 1086/71 (legge 25 novembre 1962, n. 1684 legata essenzialmente ad una prima zonizzazione sismica relativa alla sicilia e alla calabria del 1908) non c'era la norma che obbligava il deposito del collaudo strutturale di conseguenza non c'era una norma da contravvenire, bastava il deposito del progetto presso la prefettura, ma era una norma non osservata da tutti.
La legislazione antisismica vigente è essenzialmente basata sull’apparato normativo costituito dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, che ha integralmente sostituito la legge 25 novembre 1962, n. 1684, nonché della legge 5 novembre del 1971, n. 1086, recante Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica.
di conseguenza, quando ci si trova ad avere problemi di reperibilità del certificato di collaudo relativo ad una struttura ante-1971, basta far redigere una perizia giurata da un competente tecnico abilitato (solitamente un ingegnere)