Hele

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Salve a tutti, io ed il mio compagno abbiamo preso casa. Abbiamo firmato il contratto, l'abbiamo presa su carta. Nel contratto c'è tutto, anche la fideiussione. é stato fatto il 30/09/2010 e c'è scritto che la fideiussione ci doveva essere data entro i 30 giorni. Ora siamo a giugno, la casa è iniziata da poco e dovrebbe essere pronta il 30 settembre 2011.
Ma la fideiussione non ce la vuole dare. Sono mesi che gliela chiediamo e da la colpa alla banca. Cosa possiamo fare x averla? non ne possiamo più, oltretutto non abbiamo cosi tanti soldi da poterci permettere una perdita simile. Grazie a chi ci aiuta :)
 

Valencia

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Salve a tutti, io ed il mio compagno abbiamo preso casa. Abbiamo firmato il contratto, l'abbiamo presa su carta. Nel contratto c'è tutto, anche la fideiussione. é stato fatto il 30/09/2010 e c'è scritto che la fideiussione ci doveva essere data entro i 30 giorni. Ora siamo a giugno, la casa è iniziata da poco e dovrebbe essere pronta il 30 settembre 2011.
Ma la fideiussione non ce la vuole dare. Sono mesi che gliela chiediamo e da la colpa alla banca. Cosa possiamo fare x averla? non ne possiamo più, oltretutto non abbiamo cosi tanti soldi da poterci permettere una perdita simile. Grazie a chi ci aiuta

Da qualche anno e' in vigore questa legge che dovrebbe tutelare l'acquirente considerato la parte piu' debole in qste trattative, ahime' ancora nn avviene cosi'! Teoricamente la fidejussione concessa, nn solo dovrebbe essere preventiva o contestuale ai versamenti, ma anche per l'intera cifra che tu intenderai versargli. Detto questo, come vedi ho utilizzato il condizionale, perche' nn avviene quasi mai cosi'..
Intanto nn e' propriamente vero che sia colpa della banca.. generalmente la banca ci mette tanto o nn la rilascia, quando c'e' un grosso debito alle spalle e per poter concedere maggiori fidi, deve avere ulteriori garanzie (a prova di cio' controlla se quando arrivera', la fidejussione ti verra' rilasciata da una banca oppure da un'assicurazione, che, se piccola, magari un po' piu' elastica)
L'unica tua arma a disposizione, purtroppo, e' il potere di far dichiarare NULLO il contratto di compravendita dietro restituzione dei soldi. I costruttori, giocano su questo, perche' sanno che se uno ha prenotato una casa, difficilmente annulleranno il contratto e quindi la legge sulla tutela dell'acquirente lascia un po' il tempo che trova se concretamente non si impongono ad esempio il fermo del cantiere o sanzioni salatissime o qualsiasi altra cosa che permetta a questi signori di avere sempre il coltello dalla parte del manico! :rabbia:
 

studiopci

Membro Storico
Salve, il Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122- "Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210" all'art.2 comma 1 recita :

1. All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore e' obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonche' i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia.

Questa è una legge con norma imperativa, il costruttore deve, e non può addurre nessuna scusa, rilasciarti contestualmente alla sottoscrizione del preliminare di acquisto , fidejussione per le somme versate e da versare non comprese in quelle che verranno versate al rogito notarile ( tranne l'eventuale ammontare del mutuo ), in mancanza di ciò l'atto è nullo , pertanto ti consiglio di prendere nota della legge e far presente al costruttore che deve rilasciarti entro pochi giorni apposita fidejussione a garanzia delle somme versate altrimenti procederai per la nullità del preliminare con conseguenti restituzioni delle somme versate ed eventuale richiesta danni , se valutabili, non esistono scusanti di sorta tipo " la banca ci mette tempo " ecc.ecc. il costruttore serio sa già che deve ottemperare all'obbligo e quindi è preparato.
Tieni presente che il costruttore ha anche l'obbligo una volta venduto l'immobile di consegnarti una polizza definita " postuma decennale " che ti garantirà per 10 anni da eventuali problemi dovessero insorgere.

Auguri Fabrizio
 

Valencia

Nuovo Iscritto
Questa è una legge con norma imperativa, il costruttore deve, e non può addurre nessuna scusa, rilasciarti contestualmente alla sottoscrizione del preliminare di acquisto , fidejussione per le somme versate e da versare non comprese in quelle che verranno versate al rogito notarile ( tranne l'eventuale ammontare del mutuo ), in mancanza di ciò l'atto è nullo , pertanto ti consiglio di prendere nota della legge e far presente al costruttore che deve rilasciarti entro pochi giorni apposita fidejussione a garanzia delle somme versate altrimenti procederai per la nullità del preliminare con conseguenti restituzioni delle somme versate ed eventuale richiesta danni , se valutabili, non esistono scusanti di sorta tipo " la banca ci mette tempo " ecc.ecc. il costruttore serio sa già che deve ottemperare all'obbligo e quindi è preparato.
Tieni presente che il costruttore ha anche l'obbligo una volta venduto l'immobile di consegnarti una polizza definita " postuma decennale " che ti garantirà per 10 anni da eventuali problemi dovessero insorgere.

Fabrizio, tu hai perfettamente ragione DEVE,ma l'unica arma che ha lei e' rinunciare alla casa, qualora il costruttore si ostini su qsta linea. Ormai settembre e' vicino.. deve solo sperare di rogitare presto cosi', anche se il costruttore dovesse fallire, la ns amica se ha pagato tutto "in chiaro" quindi dimostrabile, nn dovra' temere che il suo appartamento possa rientrare nel patrimonio fallimentare. Deve dimostrare di aver pagato un prezzo "congruo" al valore di mrkt dell'immobile.
 

studiopci

Membro Storico
deve solo sperare di rogitare presto cosi', anche se il costruttore dovesse fallire, la ns amica se ha pagato tutto "in chiaro" quindi dimostrabile, nn dovra' temere che il suo appartamento possa rientrare nel patrimonio

scusa ma non ne sarei tanto sicuro, in caso di fallimento o crediti verso lo stato o reati di altra natura, il giudice potrebbe sottoporre a sequestro cautelativo gli immobili anche rogitati, e poi Settembre è " lontano 100 e passa giorni" e tante cose possono succedere ( non è il caso questo ) non si deve ragionare così, un diritto deve essere rispettato e fatto rispettare altrimenti a che serve ?
 

Valencia

Nuovo Iscritto
scusa ma non ne sarei tanto sicuro, in caso di fallimento o crediti verso lo stato o reati di altra natura, il giudice potrebbe sottoporre a sequestro cautelativo gli immobili anche rogitati, e poi Settembre è " lontano 100 e passa giorni" e tante cose possono succedere ( non è il caso questo ) non si deve ragionare così, un diritto deve essere rispettato e fatto rispettare altrimenti a che serve ?

Art. 9
(Esenzioni e limiti alla esperibilità dell’azione revocatoria fallimentare)

1. Gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili ad uso abitativo, nei quali l’acquirente si impegni a stabilire, entro dodici mesi dall’acquisto o dall’ultimazione degli stessi, la residenza propria o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare, non sono soggetti all’azione revocatoria prevista dall’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
2. Non sono, altresì, soggetti alla medesima azione revocatoria i pagamenti dei premi e commissioni relativi ai contratti di fideiussione e di assicurazione di cui agli articoli 2 e 3, qualora effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso.


Mi riferivo al sopra citato articolo e poi, io stessa sono la prima a darti ragione sul fatto che i costruttori DEVONO dare la garanzia fidejussoria e sono la prima che si incavola come una bestia se questo nn avviene, ma se nn c'e' nessun arma per far rispettare quanto cita la disciplina a tutela degli acquirenti se nn lasciare l'appartamento e far dichiarare nullo il preliminare, se permetti, mi sembra un assurdo!!:shock:
Cos'altro puo' fare Hele?!
 

studiopci

Membro Storico
Far valere il suo diritto e richiedere la fidejussione, minacciando la nullità dell'atto, in quella casa ci sono i suoi sacrifici ed è un suo diritto, poi... ed assolutamente non è controbbatere al tuo post ma
Con la nuova legge fallimentare del 14 maggio 2005 n. 80 un contratto di compravendita immobiliare può essere dichiarato invalido in seguito all’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare da parte del curatore fallimentare.
Il tuo discorso è valido , ma ci devono essere due requisiti , la trascrizione del preliminare e la fidejussione altrimenti si corono seri rischi.
 

Valencia

Nuovo Iscritto
Far valere il suo diritto e richiedere la fidejussione, minacciando la nullità dell'atto, in quella casa ci sono i suoi sacrifici ed è un suo diritto, poi... ed assolutamente non è controbbatere al tuo post ma
Con la nuova legge fallimentare del 14 maggio 2005 n. 80 un contratto di compravendita immobiliare può essere dichiarato invalido in seguito all’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare da parte del curatore fallimentare.
Il tuo discorso è valido , ma ci devono essere due requisiti , la trascrizione del preliminare e la fidejussione altrimenti si corono seri rischi.

Lo so, che nn era un controbattere al mio post. Mi dispiace tantissimo, come ti dicevo, che qsti signori, facciano i loro comodi una volta firmato il compromesso... e che gli acquirenti pur di nn rinunciare alla casa dei sogni, a volte nn riescono a far valere i propri diritti. Secondo me i comuni NON dovrebbero concedere i permessi di costruzione se nn dietro contestuale presentazione di una documentazione che attesti la possibilita' e obbligatorieta' per i costruttori di rilasciare le tanto, giustamente, agoniate fidejussioni ai compratori!
 

studiopci

Membro Storico
Questo avviene nei paesi civili, le imprese per costruire devono garantire la solidità dell'impresa, in Italia si fanno le leggi ma poi nella realtà sei costretto ad accettare di non rispettarle, vedi la legge sulla privacy , sei libero di non consentire che i tuoi dati vengano passati ad altri ma se vuoi accedere ad un abbonamento telefonico ( per esempio ) e dici no non ti fanno l'abbonamento. Per questo noi siamo il bel paese. :rabbia:
 

Hele

Nuovo Iscritto
Professionista
vi ringrazio davvero tanto!! siete stati molto esaurienti!!:)
io ed il mio compagno crediamo che questa persona abbia debiti con la banca, perciò questa non vuole fare da garante per una fideiussione. Ora si è anche bloccato con i lavori, comunque sia domani gli parlerò e poi vi dirò cosa succederà. :ok:
mi auguro vada tutto bene :triste:
 

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