Vi quoto gli articoli di sostanza del contratto, ovviamente ometto i paragrafi iniziali riportanti dati personali e indirizzi:
LA LOCAZIONE SARA’ REGOLATA DALLE SEGUENTI PATTUIZIONI:
1. Il contratto è stipulato per la durata di mesi 12 (un anno) con decorrenza dal e scadenza
2. Fatto salvo quanto previsto dal punto 4, il contratto cesserà alla scadenza ( ) senza bisogno di disdetta alcuna.
3. Le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l’esigenza di abitare l’immobile per un periodo non eccedente i 12 mesi (un anno).
4. Il conduttore o il locatore hanno facoltà di recedere dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 3 mesi prima.
5. L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione delle persone ospitate dal conduttore per fini di solidarietà:
6. Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l’unità immobiliare ad altre persone diverse da quelle indicate al punto 5, pena la risoluzione di diritto del contratto.
7. Il canone di locazione è stabilito in euro 300,00 (trecento/00) al mese, che il conduttore si obbliga a corrispondere in contanti al locatore ovvero a mezzo bonifico bancario su: IBAN ...
8. Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola mensilità del canone nonché’ di quant’altro dovuto, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55, L. 27 luglio 1978, n.392.
9. Il conduttore e le persone indicate al punto 5 dovranno consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, nonché ai suoi incaricati ove gli stessi ne abbiano motivata ragione.
10. Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli e di averla trovata adatta all’uso convenuto e così di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, pena il risarcimento del danno.
E’ in ogni caso vietato al conduttore e alle persone indicate al punto 5 di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
11. Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
12. Gli oneri accessori sono interamente a carico del conduttore (fornitura di acqua/energia elettrica/gas/riscaldamento/asporto rifiuti, spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonche’ forniture degli altri servizi).
13. Il locatore non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell’immobile locato da esercitarsi secondo gli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
14. Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà.
15. A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati.
16. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
17. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile, della legge 27 luglio 1978, n. 392, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
18. Le parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto la Commissione di Conciliazione stragiudiziale paritetica competente.
Deposito cauzionale
A garanzia dei danni e del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, il conduttore versa al locatore il deposito cauzionale di €
( /00), pari a n. 3 mensilità di canone; il locatore con la sottoscrizione del presente contratto ne rilascia quietanza.
La somma verrà restituita al termine della locazione, solo dopo trenta giorni dalla puntuale e regolare riconsegna dell’immobile in buono stato locativo, rilevata l'inesistenza di danni o di omesse riparazioni a carico del conduttore, dopo l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, con tutti i canoni e gli eventuali pagati.[DOUBLEPOST=1416664782,1416664486][/DOUBLEPOST]Preciso che poichè i contrasti con i parenti/comproprietari e inquilino sono sorti pochi giorni dopo la sottoscrizione del contratto, non ho avuto il tempo materiale di registrare il contratto all'Agenzia delle Entrate, che quindi rimane solo una sorta di "accordo scritto tra le parti"