Un privato sta restaurando vecchio fabbricato. Il vicino lo cita i tribunale. Per difendersi si rivolge ad un avvocato. Gli viene chiesto di produrre sia la documentazine catastale che la licenza edilzia del vicino. Si rivolge all'ufficio tecnico del comune e fa regolare domanda, allegando copia della citazione. Gli viene risposto, a voce, all'atto della presentazione, che probabilmente non gli verrà consegnata alcuna documentazione. Dopo qualche giorno, viene informato con lettera del responsabile dell'ufficio che a suo carico è stato avviato un procedimento amministrativo e che deve motivare quale uso farà dei documenti richiesti. Il tecnico comunale sostiene che la licenza edilizia non è documento pubblico. Quale azione è possibile attivare nei confronti dell'ufficio del comune che non vuole rilasciare, su motivata e speificata richiesta, copia del progetto del confinante?
Allora, l’Impero colpisce ancora, eh!
Dai, Studio, non te la prendere. Poteva andarti peggio. Potevi finire tu sotto indagine.
Perciò, prima che ti mettano ai ceppi (nelle segrete del palazzo comunale), ti dico subito che, ai sensi dell’art. 22, co. 1, lettera b) della legge sul procedimento amministrativo n°241/1990, per la configurabilità del diritto di accesso agli atti esistenti presso una pubblica amministrazione è necessario essere “interessati”. Che cosa vuol dire ciò? Vuol dire avere un interesse concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
La richiesta di accesso, come previsto dall’art. 25, co. 2 della legge citata, deve poi essere motivata, nel senso che devono essere indicate le ragioni che spingono l’interessato (colui che vi ha interesse) a prendere visione degli atti amministrativi. Pertanto, ove la richiesta presenti i requisiti indicati, l’amministrazione comunale non può negarne la visione e la copia, anche nel caso di specie, atteso che il titolo abilitativo a costruire non rientra tra gli atti per cui non è possibile l’accesso. In caso di diniego, espresso o tacito, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale o rivolgesi al difensore civico competente per ambito territoriale.