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"Il condomino proprietario del piano sottostante al tetto comune può aprire su esso abbaini e finestre, non incompatibili con la sua destinazione naturale, per dare aria e luce alla sua proprietà, purchè le opere siano a regola d'arte e non ne pregiudichi la funzione di copertura ,né ledano i diritti degli altri condomini sul medesimo (Cassazione Civile 17099/2006)".
Non è quindi necessario il preventivo consenso dell'assemblea.
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