sono diversi anni che vivo all'estero, sono iscritta all'AiRE, non ho una casa qui e da sempre ho avuto il sogno di comprarne una in Italia nella mia zona. Ho letto che se la acquisti come prima casa, devi mettere la residenza in quella casa e di conseguenza devi anche dichiarare i tuoi redditi esteri in Italia e pagare le tasse li. Ora nel forum ho letto cose diverse e decisamente rincuoranti. C'è qualcuno di voi che riesce a chiarirmi le idee riportandomi al corretto documento legislativo?
E’ difficile dare una risposta esauriente sulla base delle informazioni fornite (ad esempio non specifichi in quale Paese lavori). Se, come mi pare di capire, sei un soggetto dimorante continuativamente e residente all’estero, nonché iscritto all’AIRE, puoi tranquillamente acquistare un immobile “prima casa” in qualsiasi Comune italiano, godendo delle relative agevolazioni, senza la necessità che tu vi trasferisca la residenza, a condizione, però, che l’immobile oggetto di agevolazione“ sia acquistato come prima casa sul territorio italiano” (vedi Tariffa, Parte prima, DPR 131/1986, art. 1, nota II-bis, co. 1, lettera a), penultimo capoverso): in tal caso il bonus sulla “prima casa” è svincolato dalla residenza, in considerazione del fatto che tu sei, appunto, una cittadina emigrata (in senso conforme vedi anche l’interessante pronuncia di Cassazione del 9 luglio di quest’anno (n°15617).
Si precisa che in sede di conversione del “Decreto Casa” n°47/2014, a seguito di frammentati provvedimenti legislativi, è stata soppressa la possibilità per i Comuni di assimilare ai fini IMU all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà ed usufrutto, da “italiani non residenti”, a condizione che la stessa non risulti locata. Contestualmente, il Legislatore ha comunque disposto, con decorrenza dal prossimo anno (2015), l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da soggetti AIRE e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a patto che:
a) non risulta locata o data in comodato;
b) sia posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto.
Non è tutto. Con riguardo ai suddetti immobili, il co. 2 dell’art. 9-bis del decreto citato prevede l’applicazione di TARI e TASI, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3.
Riguardo la tassazione dell’immobile agevolato, se risiedi all’estero (è fondamentale, infatti, il concetto di residenza fiscale ai fini della tassazione), pagherai le imposte nel Paese nel quale lavori e soltanto sull’ammontare dei redditi qui prodotti (principio della fonte o della territorialità), mentre la IUC (che colpisce la proprietà) e le altre imposte (che colpiscono il reddito), se dovute (per i fabbricati il limite di reddito è 500 euro), in Italia, se così prevede la convenzione contro le doppie imposizioni ratificata dall’Italia con il Paese di residenza.