giamagio

Membro Junior
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Il rifacimento del muretto e la pitturazione della relativa recinzione di un garage situato al di sotto del livello stradale di proprietà esclusiva di un signore è di competenza del proprietario del garage stesso o devono partecipare anche i proprietari degli appartamenti ? Il rifacimento dei muri che incidono internamente alla rampa è da considerarsi a carico dello stesso proprietario del garage ?
Il muretto di cui sopra recinge solo il garage e non l'intero edificio che ha un'altra recinzione con relativa ringhiera che perimetra l'intero lotto.
In pratica il muretto e la relativa ringhiera di cui si tratta furono erette ed installate in quanto esisteva la rampa sottostate e quindi a protezione dei pedoni.
L'edificio è composto da 20 appartamenti ed il garage sottostante di cui sopra.

Preciso che nell'atto di vendita è chiaramente indicato che "restano esclusi dalle parti condominiali : - l'intero piano scantinato con relativa rampa di accesso" - "....omissis...formato detto fabbricato da un piano cantinato ad uso deposito materiali non infiammabili avente autonomo accesso da una autonoma rampa di esclusiva sua pertinenza sita al civico...omissis...."

Sono graditi riferimenti legislativi.

Ringrazio anticipatamente
 

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Kurt

Membro Attivo
Professionista
dalla lettura del tuo post sembrerebbe che i muri che incidono la rampa (intendo quelli esterni che fiancheggiano la rampa) siano parte della rampa in quanto muri di contenimento terra a favore della stessa, quindi di competenza dell'unico proprietario. Le recinzioni sembrerebbero - dalla foto - quasi tutte di esclusiva competenza dl proprietario della rampa in quanto confinano con strada pubblica (se ho capito bene).
Alla parte di recinzione che confina con il giardino condominiale (se tale è quel verde alla sinistra della rampa) dovrebbe applicarsi la norma relativa alle recinzioni comuni poste a reciproca divisione/protezione. In questo caso la quota sarebbe da suddividere a 1/2 tra le due proprietà. Il condominio dividerà la spesa di propria competenza tra i suoi partecipanti in ragione dei millesimi di proprietà.

Ho però un dubbio riguardo le effettiva applicabilità di quanto esposto e scaturisce dall'edicola che si vede in foto. Se questa corrispondente all'accesso pedonale alla proprietà condominiale allora le cose sono diverse e quanto detto potrebbe non valere.
Potresti fare un disegno in pianta e integrare la documentazione?
Ciao
Kurt
 

giamagio

Membro Junior
Privato Cittadino
Con riferimento al muretto di recinzione ed alla relativa ringhiera ti preciso che il tutto insiste su strada/giardino condominiale. Di pubblico non c'è nulla. Quindi se ho ben compreso il muro interno (foto 2/3) alla rampa è di competenza unica del proprietario del garage. mentre il rifacimento del muretto e della ringhiera (foto 1) è al 50 % a carico del proprietario del garage ed il rimanente 50 % a carico dei proprietari degli appartamenti. Giusto ?

Grazie infinitamete, attendo tue nuove.
 

Kurt

Membro Attivo
Professionista
si, è corretto.
I muretti interni della rampa che sono di contenimento della terra sono a suo carico perché servono solo a lui mentre tutto il resto serve sia a lui sia a voi. A questo proposito la manutenzione segue quanto previsto per la costruzione del muro di cinta (ex art. 886 cod. civ.), quindi 50% a suo carico e 50 % a condominio.


Tieni presente che se non ci sono problemi strutturali che costringono a rifare parti del muretto potrebbe sostenere che lui si paga i suoi operai per la facciata del muretto che lo riguarda lasciando a voi la manutenzione della vostra facciata.
 

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