Jennifer81
Art. 1124
(Manutenzione e ricostruzione delle scale)
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Cass.civile sez II 25/03/2004 n. 5975
In tema di condominio di edifici la regola posta all'art. 1124 c.c. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l'altra metà in misura proporzionale alla altezza di ciascun piano dal suolo) è applicabile per analogia, ricorrendo l'identica "ratio", alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente.
Vale a dire che se le spese ammontano a 10. e al somma delle altezze dei condomini di un palazzo di 3 piani è 18=(0+3+6+9), la spesa si ripartira 5 in ragione dei millesimi di peoprietà, e 5 verra diviso per 18 e moltiplicato per l'altezza misurata dal piano terra al pianerottolo di arivo del condominecioe piano terra 5/18*0=0; piano primo 5/18*3=0,84; piano secondo 5/18*6=1,66; piano terzo 5/18*9=2,5.
I condomini che non usufruiscono dell'ascensore non pagano le spese di pulizia e di esercizio Trib. civ. Genova, sez. III, 2 maggio 2003, n. 1512 In assenza di prova circa l'esistenza di un regolamento contrattuale o convenzionale che stabilisca criteri derogatori, deve applicarsi il criterio legale secondo cui anche i proprietari di unità immobiliari poste al piano terra che non usufruiscono dell'ascensore, essendo comunque comproprietari dell'impianto comune, sono tenuti a contribuire alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e a quelle di ricostruzione, mentre gli stessi sono esonerati ex art. 1123, secondo comma, c.c., dal contribuire alle spese di esercizio e di pulizia di tale impianto.
Spero di esserti stato di aiuto.