jennifer81

Membro Junior
Professionista
Buongiorno a tutti, ho un altro dei miei quesiti da porvi.
E' risaputo che gli inquilini del piano terra non partecipano alle spese di ascensore ordinarie, ma se bisogna intervenire in maniera straordinaria come il rifacimento delle corde o sul quadro elettrico continuano a non essere calcolati nella spesa?

Grazie saluti D.
 

tina silvestre

Nuovo Iscritto
Se il regolamento condominiale non dispone altrimenti, le spese si manutenzione ordinaria sono ripartite in base all'uso e in base al valore millesimale degli appartamenti che fruiscono dell'impianto; invece le spese straordinarie sono ripartite tra tutti i condomini compresi quelli del piano terra il cui appartamento se anche non servito dall'ascensore riceve un vantaggio indiretto dal maggior valore che la presenza dell'ascensore dà al fabbricato. Attenzione però: l'intervento sulle corde è considerato di manutenzione ordinaria, mentre quello sul quadro elettrico e tutti gli interventi per la messa a norma dell'impianto, sono considerati di manutenzione straordinaria. saluti Tina Silvestre
 

carlor

Membro Attivo
Professionista
invece le spese straordinarie sono ripartite tra tutti i condomini compresi quelli del piano terra il cui appartamento se anche non servito dall'ascensore riceve un vantaggio indiretto dal maggior valore che la presenza dell'ascensore dà al fabbricato

Io credo invece che quelli del pian terreno che non usano l'ascensore perché nel fabbricato non ci sono parti comuni come lastrici e lavatoi o pertinenze private come le soffitte non debbono contribuire PER NULLA alle spese, di qualunque genere siano.
In tal caso l'ascensore rappresenta una proprietà separata.
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Jennifer81
Art. 1124
(Manutenzione e ricostruzione delle scale)
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

Cass.civile sez II 25/03/2004 n. 5975
In tema di condominio di edifici la regola posta all'art. 1124 c.c. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l'altra metà in misura proporzionale alla altezza di ciascun piano dal suolo) è applicabile per analogia, ricorrendo l'identica "ratio", alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente.

Vale a dire che se le spese ammontano a 10. e al somma delle altezze dei condomini di un palazzo di 3 piani è 18=(0+3+6+9), la spesa si ripartira 5 in ragione dei millesimi di peoprietà, e 5 verra diviso per 18 e moltiplicato per l'altezza misurata dal piano terra al pianerottolo di arivo del condominecioe piano terra 5/18*0=0; piano primo 5/18*3=0,84; piano secondo 5/18*6=1,66; piano terzo 5/18*9=2,5.

I condomini che non usufruiscono dell'ascensore non pagano le spese di pulizia e di esercizio Trib. civ. Genova, sez. III, 2 maggio 2003, n. 1512 In assenza di prova circa l'esistenza di un regolamento contrattuale o convenzionale che stabilisca criteri derogatori, deve applicarsi il criterio legale secondo cui anche i proprietari di unità immobiliari poste al piano terra che non usufruiscono dell'ascensore, essendo comunque comproprietari dell'impianto comune, sono tenuti a contribuire alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e a quelle di ricostruzione, mentre gli stessi sono esonerati ex art. 1123, secondo comma, c.c., dal contribuire alle spese di esercizio e di pulizia di tale impianto.
Spero di esserti stato di aiuto.
 

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