ora i sessanta giorni sono nell'arco dell'anno!
(Mediazione occasionale) Alle persone fisiche in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali di cui all’art. 2 della legge 39/89 è consentito di svolgere l’attività di mediazione in modo occasionale e discontinuo nel rispetto degli obblighi di legge, per un periodo non superiore a sessanta giorni in un anno. Lo svolgimento dell’attività di mediazione occasionale è subordinata, inoltre, alla iscrizione dell’interessato nell’apposita sezione del REA. Per effettuare tale iscrizione è necessario segnalare l’inizio dell’attività di mediazione occasionale per via telematica mediante compilazione e sottoscrizione della sezione “SCIA – MOC” del modello informatico “Mediatori” nella quale deve essere indicata, a pena di irricevibilità, la data di cessazione dell’attività di mediazione occasionale. La SCIA di inizio attività di mediazione occasionale non può essere presentata più di una volta all’anno.
(Mediazione occasionale) Alle persone fisiche in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali di cui all’art. 2 della legge 39/89 è consentito di svolgere l’attività di mediazione in modo occasionale e discontinuo nel rispetto degli obblighi di legge, per un periodo non superiore a sessanta giorni in un anno. Lo svolgimento dell’attività di mediazione occasionale è subordinata, inoltre, alla iscrizione dell’interessato nell’apposita sezione del REA. Per effettuare tale iscrizione è necessario segnalare l’inizio dell’attività di mediazione occasionale per via telematica mediante compilazione e sottoscrizione della sezione “SCIA – MOC” del modello informatico “Mediatori” nella quale deve essere indicata, a pena di irricevibilità, la data di cessazione dell’attività di mediazione occasionale. La SCIA di inizio attività di mediazione occasionale non può essere presentata più di una volta all’anno.