Ennesimo pronunciamento della Suprema Corte in tema di provvigioni dell'agente immobiliare.
Nel caso di specie non è stato riconosciuto il diritto alla provvigione.
I Giudici hanno ritenuto che l'agente si fosse limitato a mettere in contatto le parti e non hanno riscontrato adeguato nesso causale fra la sua attività e la successiva conclusione dell'affare.
Sono stati valorizzati i seguenti elementi:
1) la parte messa in relazione col venditore non coincideva con l'acquirente (seppure fosse la madre e fosse presente alle visite eseguite dal primo mediatore);
2) il lasso di tempo intercorso fra la scadenza del primo mandato e la conclusione dell'affare era significativo;
3) l'attività del secondo mediatore è stata qualitativamente rilevante e tale da costituire l'antecedente causale della conclusione dell'affare.
Questo il principio di diritto affermato:
"Al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, co. 1 c.c., è necessario che la conclusione dell'affare sia effetto causato adeguatamente dal suo intervento, senza che il mettere in relazione delle parti tra di loro ad opera del mediatore sia sufficiente di per sé a conferire all'intervento di questi il carattere di adeguatezza, né che l'intervento di un secondo mediatore sia sufficiente di per sé a privare ex post l'opera del primo mediatore di tale qualità di adeguatezza".
Insomma, "non vi fu scavalco".
Nel caso di specie non è stato riconosciuto il diritto alla provvigione.
I Giudici hanno ritenuto che l'agente si fosse limitato a mettere in contatto le parti e non hanno riscontrato adeguato nesso causale fra la sua attività e la successiva conclusione dell'affare.
Sono stati valorizzati i seguenti elementi:
1) la parte messa in relazione col venditore non coincideva con l'acquirente (seppure fosse la madre e fosse presente alle visite eseguite dal primo mediatore);
2) il lasso di tempo intercorso fra la scadenza del primo mandato e la conclusione dell'affare era significativo;
3) l'attività del secondo mediatore è stata qualitativamente rilevante e tale da costituire l'antecedente causale della conclusione dell'affare.
Questo il principio di diritto affermato:
"Al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, co. 1 c.c., è necessario che la conclusione dell'affare sia effetto causato adeguatamente dal suo intervento, senza che il mettere in relazione delle parti tra di loro ad opera del mediatore sia sufficiente di per sé a conferire all'intervento di questi il carattere di adeguatezza, né che l'intervento di un secondo mediatore sia sufficiente di per sé a privare ex post l'opera del primo mediatore di tale qualità di adeguatezza".
Insomma, "non vi fu scavalco".