Servitù: la devi sopportare, trattandosi di servitù cosiddetta del “padre di famiglia”, in sostanza preesistente alla successive vendite del costruttore. Salvo sopportare le spese di rimozione.
Messa a terra nelle abitazioni residenziali: se l’impianto è antecedente il ‘90 si considera adeguato se dotato di salvavita (=differenziale 30mA): tale deroga è prevista solo per le u. I. residenziali
Parti comuni: a me risultava essere obbligatoria, non sufficiente il differenziale, in considerazione della presenza di addetti a manutenzione, pulizie ecc.
Io manderei una raccomandata all’amministratore, sollecitando l’intervento è la discussione in assemblea. Se questa manleva l’amministratore, farei verbalizzare il dissenso, in modo da dissociarmi dalle responsabilità.