Se registri la proposta di acquisto non registri il preliminare e viveversa...
e perche' prorpio su questo forum ho letto di qualche agente che li registra entrambi????
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Se registri la proposta di acquisto non registri il preliminare e viveversa...
questo intendevo.....
oltretutto in riferimento al fatto che la proposta di acquisto spesso è praticamente una "promessa di promessa" (giuridicamente controversa.......), nel senso che impegna ad assumere l'impegno di stilare il compromesso.
Quindi:
- fai la proposta con caparra confirmatoria,
- registri,
- vai al rogito.
oppure
- fai la proposta,
- entro 20 giorni fai il compromesso
- (stracci la proposta),
- registri,
- vai al rogito.
Per quanto riguarda la registrazione presso l'AdE, potresti fare successivamente il ravvedimento operoso con una piccola sanzione (non mi ricordo a mente l'entità).se per qualunque motivo i tempi per il preliminare si allungano, sei fuori legge.
Ai fini della tassazione della proposta di acquisto di un immobile occorre distinguere tra proposta accettata e proposta solamente formulata.
La proposta di acquisto se accettata (coerentemente con le previsioni dell’articolo 1326, comma 1, del codice civile, secondo cui “il contratto è concluso nel momento in cui chi fa fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”) da entrambe le parti è da qualificarsi a tutti gli effetti come atto di natura negoziale e si configura come contratto preliminare di compravendita immobiliare, soggetto alla registrazione e al pagamento dell'imposta di registro. L'accettazione della proposta, inoltre, deve essere sottoposta a tassazione se espressa in calce alla proposta perché essa concorre a formare il contratto nel momento in cui l'accettazione stessa sia conoscibile o conosciuta dal proponente (è questo contratto, infatti, a formare oggetto di tassazione). L'accettazione formulata in un documento separato da quello che contiene la proposta non va sottoposta a registrazione, in quanto soggetto a imposizione è, come detto, il contratto che si forma con l'avvenuta conoscenza dell'accettazione stessa da parte del proponente. Viceversa, la semplice proposta contrattuale formulata da una delle parti, se non sottoscritta per accettazione dalla controparte, costituisce un mero atto prenegoziale e non è soggetta a registrazione. La legge di registro (Dpr 131/1986) non impone la registrazione della proposta perchè solo la stipula del contratto costituisce manifestazione della capacità contributiva che deve essere tassata con l'applicazione dell'imposta di registro.
Antonina Giordano
pubblicato Venerdì, 16 Gennaio 2009
Il sistema che adotto io, dopo lungo peregrinare tra leggi varie, quando non ci sono vincoli di mutuo o altre clausole risolutive, è il seguente:
redigo la proposta di acquisto con un modulo che mi sono preparata in formato uso-bollo (così all'AdE sono contenti e non devono contare le righe ...... ), nel quale sono specificate tutte le cose che si metterebbero nel compromesso e, una volta accettato e firmato è pronto per la registrazione e poi si va al rogito.
Nel caso in cui ci siano delle clausule risolutive, mi regolo come ho detto prima e entro 20 giorni cerco di fare il compromesso, oppure consiglio di fare la proposta dopo che, per es, si ha la certezza di poter accendere un mutuo adeguato all'immobile.
Se registri la proposta di acquisto non registri il preliminare e viveversa...
capito...ma quindi che senso ha come ho letto da qualche parte registrare l accettazione della proposta d acquisto e poi anche il preliminare visto che poi si perdono due volte 168 eu e due volte i due bolli???
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