OBIETTIVO: "Il progetto ha per obiettivo una precisa attività produttiva finalizzata all'aumento del fatturato del committente da ottenersi mediante l'incremento di alcuni fayttori della produzione ( raccolta e sviluppo di notizie, fissazione appuntamenti di acquisizione e raccolta di incarichi di vendita) in cui il collaboratore determina l'incremento delle probabilità di ediazione concluse circa gli immobili in portafoglio al committenete"
Queste attività io le ho fatte tutte ed è per merito di ciò che loro hanno fatturato per cui credo che in virtù del contratto le provviggioni dovrebbero spettarmi.
......se effettivamente hai fatto tutto ciò e potrai provarlo difronte a una denuncia metteresti in seri guai l'agenzia dove hai lavorato ma nulla puoi pretendere come provvigioni.................
Nella pratica hai svolto l'attività tipica dell'Agente Immobiliare senza avere il titolo.
Non avendo titolo non puoi pretendere provvigioni.
Se il titolare dell'agenzia ti paga il concordato, buon per te.
Se non ti paga la prassi è di rivolgersi ad un legale che dovrà sostenere che tu non sapevi che per fare quel lavoro dovevi essere iscritta da qualche parte.
Se raccoglievi e sviluppavi le notizie, fissavi appuntamenti di acquisizione e raccoglievi incarichi di vendita era a tutti gli effetti una agente immobiliare e quindi......sapevi.
Per tua memoria:
L'art. 3, comma 5 della legge 39/89 recita: tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo.
L'art. 6 comma 1 recita: hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli.
L'art. 8 comma 1 recita: chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite.
Il comma 2 dello stesso articolo recita: a coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall'articolo 348 del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile.
Il comma 3 dello stesso articolo recita: la condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.
Sarà difficile dimostrare che non sapevi della esistenza di questa legge anche in considerazione del fatto che la legge non ammette l'ignoranza.
E se pure un bravo avvocato (?) riuscisse a convincere il giudice sulla tua buona fede (?) il gioco (richiesta di pagamento provvigioni) vale la pena (possibili sanzioni)?