Non è possibile procedere ad una modifica del contratto in corso, tenuto presente che una diversa tipologia contrattuale comporta non solo un differente canone, ma anche una differente aliquota fiscale, una differente durata, una differente ripartizione oneri accessori ecc. Costituirebbe, di per sé, indice di una novazione del rapporto di locazione immobiliare, trattandosi non di una modificazione meramente accessoria della correlativa obbligazione (come può configurarsi una semplice riduzione del canone di locazione originariamente pattuito).
Di conseguenza, dovrai operare un chiudi&apri (peraltro a costo zero) per risolvere consensualmente il contratto in essere a canone libero e registrarne uno nuovo a canone concordato assoggettandolo a cedolare. Il decreto interministeriale del 14 luglio 2004 (a cui ti rimando) disciplina le condizioni per la stipula di contratti di locazione agevolati nei Comuni in cui non siano stati sottoscritti accordi di alcun tipo (né sulla base del DM 5 marzo 1999 né sulla base del DM 30 dicembre 2002) tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori: in tali Comuni si applica l’accordo vigente nel Comune di dimensione demografica prossima a quello mancante di accordo e di minor distanza, anche situato in altra Regione.