akaihp

Membro Attivo
Professionista
La Legge 122/2010 rende nulli quegli atti la cui planimetria catastale non è perfettamente conforme allo stato di fatto.
La norma che hai trovato è relativa all'agenzia del Territorio per la quale ogni modifica che non comporta variazione della rendita (numero dei vani o variaizone della classe) è priva di interesse.
Diverso, come detto sopra è per gli atti di compravendita.

Ma perchè per gli atti di compravendita dovrebbe essere diverso?

come già detto:
http://www.immobilio.it/f21/contropareti-insonorizzare-necessita-dia-modifiche-catastali-7759/#post78046

Se mi trovi un'altra interpretazione dell'agenzia delle Entrate o una sentenza o altro di ufficiale mi fai un favore.
Per il momento l'unica circolare (che in quanto tale non è una norma, lo so) che ho citato sostiene la tesi che non sia necessario l'aggiornamento se non c'è cambio di rendita.

Ti ricordo inoltre che in alcune regioni e/o comuni per fare questi cambiamenti non serve presentare nemmeno una comunicazione.
 

roberto.spalti

Membro Senior
Agente Immobiliare
La Legge 122/2010, articolo 19 recita:

14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari ".

15. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010. Nel rispetto dei princìpi desumibili dal presente articolo, nei territori in cui vige il regime tavolare le regioni a statuto speciale e le province autonome adottano disposizioni per l’applicazione di quanto dallo stesso previsto al fine di assicurare il necessario coordinamento con l’ordinamento tavolare.

Per quanto scritto al comma 14 le planimetrie catastali, da Luglio allegate agli atti e firmate da ambo le parti per la dichiarazione di rispondenza, devono essere conformi allo stato di fatto; per i notai con cui ho rogitato la rispondenza deve essere perfetta e quindi vanno presentate (in caso di trasferimento dell'immobile) anche le variazioni che non comportano modifiche alla rendita.
 

akaihp

Membro Attivo
Professionista
La Legge 122/2010, articolo 19 recita:

14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari ".
...

Per quanto scritto al comma 14 le planimetrie catastali, da Luglio allegate agli atti e firmate da ambo le parti per la dichiarazione di rispondenza, devono essere conformi allo stato di fatto; per i notai con cui ho rogitato la rispondenza deve essere perfetta e quindi vanno presentate (in caso di trasferimento dell'immobile) anche le variazioni che non comportano modifiche alla rendita.

confermo il punto:
conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.

per quanto riguarda le "disposizioni vigenti in materia catastale" confermo il mio punto: la variazione è indispensabile se cambia la rendita, sennò non serve.
Che è anche quanto sostiene la circolare che ho postato.
Poi i notai per evitare problemi possono dire ciò che vogliono, tanto i soldi per la variazione non li spendono loro.
Aggiungo anche che non ho ancora visto un notaio che esce dal suo ufficio e va a verificare la posizione di una porta e proprio per quel motivo insistono sulla rispondenza "perfetta", essi non sempre sanno valutare se la modifica ha prodotto aumento di rendita, quindi vogliono andare sul sicuro.

D'altra parte che senso ha che alla fine dei lavori di "ammodernamento" di un appartamento senza aumento di rendita, non sia richiesta la presentazione di planimetria aggiornata e all'atto della vendita si?

Quando un legislatore complica la vita, sono il primo a segnalarlo, ma in questo caso la vita ce la complichiamo noi.
 

yali75

Membro Junior
Agente Immobiliare
comunque ringrazio tutti...adesso metto un po di ordine nella mia testa: il cinese non e' un problema per me, ma le leggi devo leggerle 5-6 volte per capirle, con tutti quei rimandi! Grazie ancora...vi aggiornero:stretta_di_mano:
 

roberto.spalti

Membro Senior
Agente Immobiliare
Il mio puntiglio non è dettato dal volermi complicare la vita ma dal fatto che sono incappato in una situazione di questo tipo e il notaio non ha stipulato.
Data la modifica irrisoria (spostamento di una porta da un lato all'atro della parete) le parti erano concordi nel non aggiornare la planimetria poiché non influente.
All'atto però, al momento di sottoscrivere la palnimetria allegata, all'acquirente scappa detto che la planimetria non è conforme perché la porta non è lì ma loro sono d'accordo e va bene.
Morale: il notaio non rogita e l'atto si fa fra un mese dopo accertamento di conformità a sanatoria e adeguamento planimetria.

Da quel momento o sono PERFETTE o non mi presento all'atto.
 

akaihp

Membro Attivo
Professionista
Il mio puntiglio non è dettato dal volermi complicare la vita ma dal fatto che sono incappato in una situazione di questo tipo e il notaio non ha stipulato.
Data la modifica irrisoria (spostamento di una porta da un lato all'atro della parete) le parti erano concordi nel non aggiornare la planimetria poiché non influente.
All'atto però, al momento di sottoscrivere la palnimetria allegata, all'acquirente scappa detto che la planimetria non è conforme perché la porta non è lì ma loro sono d'accordo e va bene.
Morale: il notaio non rogita e l'atto si fa fra un mese dopo accertamento di conformità a sanatoria e adeguamento planimetria.

Da quel momento o sono PERFETTE o non mi presento all'atto.

il punto è proprio lì. se dici che "non è conforme" il notaio non può rogitare.
Ciò che sostengo io è che è conforme anche se la porta è segnata in un punto diverso.
Il notaio però non si assume la responsabilità di dire che è conforme e il "giochetto" va in corto circuito.

E' un problema di valutazione e di terminologia.
 

cafelab

Moderatore
Membro dello Staff
Professionista
Concordo con akaihp
la Circolare n. 2 del 9 luglio 2010 dell'agenzia del territorio a pg 10 dice che non assumono rilievo le variazioni di toponomastica (il nome delle vie e i numeri civici), i nomi dei confinanti e ogni altro elemento che non influisce sulla corretta determinazione della rendita.
Questo consente attestare la conformità della planimetria anche in presenza di lievi modifiche interne, come lo spostamento di una porta interna o di un tramezzo, che pur variando la superficie utile dei vani interessati non modificano il numero dei vani nè la loro funzionalità, e quindi NON comportano una variazione della rendita catastale

A questo si aggiunge il fatto che le piantine catastali non è che siano quest'esempio di fedeltà e accuratezza del disegno...

Però, se il nuovo acquirente pretende che la pianta catastale sia identica allo stato di fatto, secondo me ha diritto di vedere soddisfatta la sua richiesta
Ma il nuovo arco... per caso ha tagliato un setto portante?
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto