H&F

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Professionista
Intanto ti comunico che la Corte di Cassazione con sentenza del 9.8.2010 n.18477 ha deciso che la modifica delle tabelle millesimali NON richiede la maggioranza.

La sopraelevazione è una ragione che consente la modifica dei millesimi originari siano ssi contrattuali siano essi inseriti nel regolamento di condominio.

Quindi si tratta di esaminare con l'amministratore come si voglia procedere :
partendo dal dato che i millesimi di proprietà attuali non corrispondono più alla situazione originale a causa della sopraelevazione ( e basta la richiesta di un condomino, cioè tu ) l'assemblea a può modificare i millesimi a maggioranza qualificata secondo quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza citata.

Il vostro condominio non applica l'art. 1123 del Codice Civile ( spese in proporzione al valore del piano e dell'appartamento ) al punto paradossale che tu con 0 millesimi non dovresti pgare spese oppure paradossalmente i vari condomini pagano meno spese di quanto dovrebbero in base ai millesimi.

La decisione presa con l'assemblea del 2004 è una decisione assembleare e come tale modificabile in qualsiasi momento e non più con l'unanimità ( Sentenza Cassazione). Inoltre com furono calcolati i millesimi di spesa se questi hanno nella nella formula i millesimi di proprietà. A mio parere è una illegalità generale, cu cui rischiano tutti gli altri per stare a pretendere da te somme non dovute ( in contrasto col l'art. 1123 CC.)

Spero che il tuo amministratore trovi in questa mia nota lo spunto per convocare una assemblea per il rifacimento dei millesimi di proprietà da appprovare secondo la Cassazione.

Tieni presente che se il condominio subisse danni con o senza assicurazione, tu non verrresti indennizzata perchè non hai millesimi.

L'Assemblea del 2004 è secondo me è nulla perchè in contrasto con il CODICE CIVILE ( dare 0 millesimi ad un appartamento del condominio ).

Probabilmente dovrai offrirti di pagare la spesa di calcolo dei nuovi millesimi, anche se il costo dovrebbe essere a carico di tutti.

Fammi cortesemente sapere la tua riflessione e quella dell'amministratore.
Grazie per l'attenzione e ciao
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
La sentenza citata da H&F è veramente singolare: poichè non la conoscevo ringrazio.

Navigando in rete alla ricerca del testo di questa sentenza, che mi ha certamente incuriosito, ne ho trovate altre 3 o 4 : una del 2009, 2 del 2010 antecedenti di qualche mese da quella citata da H&F, tutte di cassazione, praticamente con il medesimo presidente (Triola) e relatore. Tutte si rifanno all'art. 68 e 69 d.a.c.c..
Solo la 18477 sembra accettare il criterio di maggioranza. La lettura non è mai facile e quindi sospendo il giudizio, in attesa di più tempo.

In un sito viene comunque riportato un commento dello stesso Triola, che in merito alla 18477 avrebbe precisato che " i casi in cui sarà possibile la revisione a maggioranza delle tabelle sono quelli di cui all'art. 69 dacc.": nel qual caso saremmo dopo tanto rumore tornati a capo.

Una interessante disamina della n. 18477 è contenuta in una risposta dell'esperto del 24 ore, che esamina le implicazioni e le incongruenze che si vengono/verrebbero a creare.

Concluderei quindi che, siamo arrivati al massimo dell'incertezza sul diritto: ma lascio a più esperti la disamina. Una cosa è certa Per l'art. 69 d.a.C.C. hai ragione per chiedere la revisione: per ottenerla non sarà facile evitare il giudice, ma non si sa mai. Magari la minaccia di procedere, fa ammorbidire i più riottosi.

Sulla situazione di origine della tua u.i. è invece interessante saperne di più: se non è sopraelevazione, immagino si tratti di sottotetto trasformato in mansarda abitabile e regolarizzato con un condono.
Ma è evidente che in caso di scorporo della mansarda dall'u.i sottostante una qualche ripartizione dei mm andava fatta.

Ancora un mio commento sulla strana sentenza 18477:
tu all'assemblea deliberativa non avresti titolo per partecipare...., e se deliberasse in tuo favore ti troveresti nella condizione di contestare retroattivamente tutte le spese aanomalamente attribuite a te.... Bah :disappunto:
... ma leggi anche le conclusioni del sole 24 ore.

Buona lettura.

Ecco le altre sentenze:
Cassazione n. 24132 del 23/11/2009 : La modifica dei millesimi contenuti nel reg. contrattuale in caso di nuove unità imm. deve avvenire all'unanimità o per atto dell'autorità giudiziaria.
Cassazione n. 7300 del 26/03/2010
Cassazione n. 3001 del 10/2/2010

CONDOMINIO: revisione e modifica delle tabelle millesimali (Cassazione civile, sezione 2, sentenza n. 3001 del 10.2.2010 – Dott. Giuseppe Nuzzo)

Cassazione 13/11/2009 n 24132: La modifica dei millesimi contenuti nel regolamen

Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n.18477-2010: l’assemblea del condominio può approvare i millesimi a maggioranza | Immobili & Condominio

Tabelle millesimali: per la modifica basta la maggioranza – Esperto Risponde
 

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