AGGIORNAMENTO SULL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (ACE)
Ricordiamo che il D.lgs 28/2011 all’articolo 13 prevede che: “nel caso di offerta di trasferimento a titolo
oneroso di edifici o di singole unità immobiliari a decorrere dal 01.01.2012 gli annunci commerciali di
vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica”.
Dalla lettura della norma non è dato comprendere quali siano le precise modalità di adempimento, né vi
sono stati successivi chiarimenti. Di certo vi è che nel D.Lgs. in questione non sono previste sanzioni in caso
di inosservanza dell’obbligo.
Come è noto alcune Regioni, in base all’art. 117 comma 3 della Costituzione, hanno emesso normative in
tema di certificazione energetica con differenti modalità (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Puglia, Valle d’Aosta, Toscana e Sicilia).
E’ quindi necessario che gli Agenti Immobiliari accertino se la Regione nella quale operano ha deliberato in
tema dell’obbligo previsto dal succitato articolo 113 del D.Lgs. 28/2011 in quanto eventuali previsioni delle
norme regionali sarebbero obbligatorie nello specifico Territorio.
Ad esempio la Regione Lombardia ha:
- esteso l’obbligo di indicazione dell’indice di prestazione energetica negli annunci anche alla
locazione;
- previsto la sanzione da 1.000 a 5.000 Euro per ogni infrazione;
- stabilito che l’obbligo si riferisce agli annunci commissionati dopo l’1.01.2012;
- stabilito che dovrà essere indicato sia l’indice di prestazione energetica (espresso in KWH/metro
quadro per anno o KWH/metro cubo per anno a seconda della destinazione d’uso dell’immobile)
che la classe energetica (A, B, etc.);
- stabilito che per quanto riguarda i cartelli affissi dovrà essere trasmessa dagli Agenti Immobiliari
con raccomandata a.r. entro il 31.12.2011 una autodichiarazione al Comune in cui è situato
l’immobile indicando il numero e luogo dei cartelli;
- stabilito che l’obbligo riguarda tutti i soggetti che pubblicano annunci, cioè sia i privati che le
agenzie immobiliari.
Ovviamente le norme di cui sopra riguardano unicamente unità immobiliari site nella regione Lombardia e
non trovano applicazione fuori dal Territorio.
La Regione Piemonte è orientata ad emettere una normativa in forza della quale:
- sia individuato nel proprietario dell’unità immobiliare il soggetto destinatario dell’obbligo;
- la norma del decreto legislativo si riferisca unicamente alla compravendita e non alla locazione;
- debba essere inserita l’indicazione sia dell’indice che della classe.
In sintesi si osserva che ci troviamo in presenza di una Italia a diverse velocità a seconda dell’attività posta
in essere dalla Regione e quindi:
a) il D.lgs 28/2011 prevede l’obbligo di indicazione dell’indice di prestazione energetica
dall’01.01.2011 senza indicare modalità e sanzioni;
b) alcune Regioni hanno emesso specifiche norme in merito, alcune prevedendo modalità e sanzioni
ed altre no; è quindi necessario che gli interessati richiedano precisazioni agli Uffici della propria
Regione onde accertare se sono state emesse specifiche norme.
Sconsigliamo assolutamente in ogni caso di cercare di aggirare la norma indicando l’immobile come
appartenente alla classe G in quanto:
- per tali ipostesi occorre l’autocertificazione della proprietà ex art. 47 del DPR 445/2000;
- un’autocertificazione non veritiera costituisce reato;
- alcune Regioni hanno già espressamente abolito tale possibilità.
Avv.to Paolo Pesando Avv.to Daniele Mammani
Ho incollato(nn trovo più come inserire un allegato pdf
) la comunicazione che la FIMAA mi ha inviato stamattina. Se può essere utile ....