Il limite all'uso delle parti comuni è stabilito nel non impedire agli altri di farne parimenti uso e nel non alterare il decoro dell'edificio. Questo impedisce di installare orrendi macchinari nella facciata lato strada. Inoltre, anche il regolamento condominiale può contenere ulteriori divieti più stringenti. Il condomino, quindi, ha fatto male, se si tratta di facciata esterna.
Cito una sentenza particolarmente stringente, che pone divieto anche per le facciate interne, anche se l'orientamento dominante rimane sempre quello che cerca di tutelare le facciate esterne (quanto meno).
Tribunale Milano, Sez. VIII, 09/01/2004
L'installazione - senza alcun consenso assembleare - di un compressore di un condizionatore d'aria sulla facciata del fabbricato, in posizione sporgente e perpendicolare ad uno degli ingressi condominiali, viola il disposto dell'art. 1102 c.c. Risulta infatti evidente che la collocazione sulla facciata condominiale di un voluminoso corpo sporgente altera la destinazione della facciata stessa (che è quella di fornire un aspetto architettonico regolare e gradevole dell'edificio, non quello di contenere corpi estranei che turbano l'equilibrio estetico complessivo dell'edificio medesimo), a nulla rilevando - nel caso specifico - che la facciata in questione non sia esposta al pubblico, ma solo ai condomini, in quanto la legge tutela proprio il diritto degli stessi a non dover subire alterazioni antiestetiche del bene comune.
Il fatto, poi, che ci siano già altri condizionatori non vuol dire nulla e non giustifica un aggravio.
La presenza di altri condizionatori apposti in epoca precedente sul medesimo muro esterno, se pure comporta un pregiudizio alla estetica del fabbricato, non vale, però, a legittimare un ulteriore aggravio, in considerazione delle misure particolarmente rilevanti del condizionatore e della sua collocazione vicino alle finestre (Cass. 12343/2003).
Avv. Stefano Duchemino