Potrebbe non essere così: lo escluderebbe una Circ. Minist. n. 8 del 22.01.1986; vedasi il seguente link
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Quella circolare fa riferimento al dpr 634 1972 ed e' del 22.01.1986.
Il dpr 131 1986 che attualmente norma l'imposta di registro e' del 26/04/1986 (pubblicato il 30/04/1986 in G.U.).
C'e' pero' da dire che l'articolo 2 della tabella a cui la circolare fa riferimento e' stato riportato pari pari nella tabella Atti per i quali non vi e' obbligo di richiedere la registrazione articolo 2.
DPR 634 1972
Vecchio :
"Art. 2. - Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella
parte prima della tariffa, dell'autorita' giudiziaria in sede civile
e penale, della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della
Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali, delle
commissioni tributarie e degli altri organi di giurisdizione speciale
e dei relativi procedimenti, nonche' atti del contenzioso in materia
elettorale, dei procedimenti disciplinari; atti delle relative
procedure, comprese le procure alle liti."
Nuovo DPR 131 1986
"Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte
prima della tariffa, dell'autorita' giudiziaria in sede civile e
penale, della Corte costituzionale, del consiglio di Stato, della
Corte dei conti, dei Tribunali amministrativi regionali, delle
Commissioni tributarie e degli organi di giurisdizione speciale e dei
relativi procedimenti; atti del contenzioso in materia elettorale e
dei procedimenti disciplinari; procure alle liti."
E gia' al tempo del dpr 634 vigeva l'assoggettamento a registrazione delle risoluzioni normato all'articolo 3 del testo:
"
Art. 3.
Contratti verbali
Sono soggetti a registrazione i contratti verbali:
1) di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel
territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe
anche tacite;
2) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel
territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti
reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e
proroghe anche tacite.
Gli altri contratti verbali sono soggetti a registrazione quando
siano enunciati in atti presentati per la registrazione, a norma
dell'art. 21."
Da questo deduco che quella circolare sia ancora valida anche se il dpr e' diverso.
Ergo la convalida di sfratto che risolve il contratto non e' soggetta a imposta di registro. Quindi presentandosi con tale convalida per comunicare la risoluzione ex lege non dovrebbe essere dovuta nessuna imposta di registro visto che la risoluzione l'ha fatta il giudice e non una delle parti.C'e' da scommettere che come al solito il comportamento dei vari uffici sara' a macchia di leopardo con risposte contradittorie supportati anche dall'ambiguità della legge.