cristian casabella

Membro Senior
Agente Immobiliare
Salve a tutti avrei una domanda:quando un inquilino comincia a non pagare affitto o spese o lo paga parzialmente e in ritardo,qual'è la procedura migliore da seguire per tutelarsi,intendo per non pagare tasse su affitti non percepiti e per tentare poi di recuperare credito.
Grazie
Dipende sicuro non recuperi niente se inquilino non è lavoratore dipendente...tanto meno se lo carichi di ulteriori spese (intervento avvocato)
Sappiamo bene come è la situazione attuale e se è una persona onesta facilmente si riporterà in pari
Certo tutto varia se è 1 mese o 1 anno che non paga regolare
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Se ogni tanto tarda nei pagamenti porta pazienza, magari consigliali di chiedere al Comune contributi sull'affitto ( forse morosità incolpevole) o di fare domanda per le case popolari ma se parti con lo sfratto non gli danno niente e rischi non solo di tenertelo dentro un altro po' (vedi sfratti rimandati ormai da un anno) e di spendere altri soldi per avvocati e spese tribunale da un conduttore che forse non ha niente a cui attaccarsi. Ma abbassare un po' il canone no eh? Ci sono Comuni che premiano questi proprietari.
 

mapeit

Membro Attivo
Privato Cittadino
aggiungo una domanda ulteriore:purtroppo gli inquilini morosi se le inventano tutte,anche quella di staccare il nome dalla cassetta postale in modo da evitare la consegna della comunicazione di sfratto.
Qualora il postino non riesca a consegnarla in questa situazione cosa succede?
Non preoccuparti tu delle notifiche all'inquilino moroso. Qualsiasi avvocato di senno sa come notificare i procedimenti all'interessato. Per non pagare le imposte sui canoni non percepiti devi solo attendere la convalida dello sfratto da parte del giudice. Quindi prima vai dall'avvocato e gli dai mandato di agire meglio è.
 

mapeit

Membro Attivo
Privato Cittadino
Se il tuo contratto è stato redatto prima del 01-01-2020 vale la disciplina dell'art, 26 del DPR 917/86.
"I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare".
Per i contratti stipulati dal 01-01-2020 la disciplina è cambiata con la Legge 58/2019 che ha modificato l'art. 26 del DPR 917/86.
"I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica l’articolo 21 in relazione ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis). Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare."
 

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