ab.qualcosa

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Non sono d'accordo. L'art. 557 c.c., II comma, dispone che "Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione". Quindi, una eventuale rinuncia all'azione di riduzione può essere fatta solo dopo l'apertura della successione, altrimenti non sarebbe valida.
Dunque bisogna eliminare la vecchia? /s
 

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