caviapp

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ma anche gli immobili siti nei borghi storici edificati nel medioevo o prima devono essere provvisti di certificazione energetica o sono previste deroghe?
 

roberto.spalti

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Re: la certificazione energetica nei borghi storici

Nessuna deroga, purtroppo.
Saranno classe F ma vanno certificati, inoltre in caso di ristrutturazione potrebbero ambire magari ad una C, forse anche ad una B.
 

Bs Tirrena

Nuovo Iscritto
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Re: la certificazione energetica nei borghi storici

Vorrei sapere se la certificazione energetica è obbligatoria o no? se non viene fatta il rogito è nullo?
 

roberto.spalti

Membro Senior
Agente Immobiliare
Re: la certificazione energetica nei borghi storici

No il rogito è valido purché le parti acconsentano (soprattutto l'acquirente) a dotare l'immobile dopo la stipula.
L'obbligo vigente è quello di dotare gli immobili oggetto di trasferimento immobiliare, ma non c'è l'obbligo di allegare il certificato all'atto.
Considera che per questa ragione l'Italia è oggetto di procedura di infrazione da parte delle Comunità Europea.
 

Sandro 7942

Membro Attivo
Agente Immobiliare
No il rogito è valido purché le parti acconsentano (soprattutto l'acquirente) a dotare l'immobile dopo la stipula.

'Tensiun Roberto, il rogito è SEMPRE e COMUNQUE valido.... Pure se dopo 10 anni l'immobile risultasse ancora sprovvisto di certificazione (o qualificazione a seconda delle regioni).
Si può solo incorrere in sanzioni pecuniarie nel caso in cui il venditore (o l'acquirente se se n'è fatto carico) non producano questo documento.... Ma non è specificato entro quando lo devono produrre nè tantomeno CHI debba accertare il fatto :occhi_al_cielo:... Ma in questo Paese si riuscirà mai a completare una legge???? :disappunto:
 

luisa depanis

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
E' chiarito che non è più obbligatorio allegare al rogito o altro atto di trasferimento del bene a titolo oneroso, locazioni e simili, ma rimane l'obbligo per l'immobile di dotarsi di tale documento, le parti possono di comune accordo pattuire :1) il venditore provvederà a sua cura e spese a richiedere l'attestato nel breve tempo (anche successivo al rogito) 2)il compratore si assume tale onere, in questo caso, qualora intendesse rivendere l'immobile, dovrà produrre il documento al notaio che redigerà il succesivo atto.Pare che in autunno verranno chiariti vari punti sulla qualità e validità di questi "attestati di qualificazione energetica", per cui se non vi sono particolari urgenze è meglio rimandare questa operazione tra qualche mese.Nei condomini bisogna ricordare che gli attestati delle singole unità devono tenere in considerazione la comune sorgente energetica e il suo impianto di diffusione (centrale termica) .Le singole unità che compongono il condominio dovranno, all'occorrenza, essere dotate di attestato di Q.E. ,che dovrà essere redatto in maniera adeguata tenendo in debito conto lo stato di fatto dell'impianto centralizzato.Queste singole unità potranno trovarsi in situazioni diverse ai fini del contenimento energetico (altezza piano, serramenti,coibentazioni , interventi di ristrutturazione successivi alla costruzione, che fanno comunque differenza, ne consegue che quando ci sarà maggior chiarezza sulle nome, sarà opportuno sollecitare il Condominio per fare redigere una pratica che riguarda il Condominio stesso e i suoi impianti. Successivamente si potranno trarre le necessarie indicazioni per le singole "dichiarazioni sullo stato di fatto" delle singole unità.
 

CalaTarida

Nuovo Iscritto
Ilaria ha scritto:
....se non saglio è obbligatorio allegare la certificazione all'atto solo nella regione Lombardia!!!!! :occhi_al_cielo:

Eh, già: qui in Lombardia sono previste anche pesanti sanzioni per il venditore che non rispetta l'obbligo (dai 5mila ai 20mila euro :shock: )
 

Sandro 7942

Membro Attivo
Agente Immobiliare
CalaTarida, sai dirmi da voi chi verificha la produzione degli attestati ed emette la sanzione nel caso di mancata produzione?

Da noi in Piemonte mi sembra ci sia un buco normativo... :occhi_al_cielo:
 

CalaTarida

Nuovo Iscritto
Per rispondere invece a caviapp: sì, la certificazione vale anche per i borghi storici (come già ti hanno detto gli altri)

In base all' art. 2 del dl 10 luglio 2009 (GU n. 158), sono esclusi dall'obbligo: "box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. (non chiedetemi cosa significhi questo "eccettera"!) se non limitatatmente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico"

L'obbligo, invece, si applica "a tutti gli edifici di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412"
cioè:
E.1 edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserm;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vecanze, fine settimana e simili;
E.1 (3) edific adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
E.2 edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industruiali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
E.3 edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
E.4 edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili, quali:
E.4 (1) cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
E.4 (2) mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4 (3) bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, quali: negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
E.6 edifici adibiti ad attività sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
E.8 edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili
 

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