Finalmente una buona notizia per i condomini.
IVA più leggera sul metano.
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 10% sulle somministrazione per usi civili, infatti, il limite massimo agevolabile di 480 metri cubi annui, in caso di riscaldamento condominiale centralizzato, va moltiplicato per il numero delle utenze.
In altre parole, il quantitativo massimo di 480 mc, su cui si applica l’aliquota del 10% di IVA va moltiplicato per il numero delle unità immobiliari il cui riscaldamento è allacciato a quello centrale.
Soltanto sull’eccedenza a tale quantitativo, l’ IVA sul metano è dovuta con l‘aliquota ordinaria del 20%.
Tali delucidazioni sono fornite dalla risoluzione delle Entrate n.108 del 15/10/2010.
Ogni tanto il fisco mostra una faccia meno feroce.
Poca roba, però.
IVA più leggera sul metano.
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 10% sulle somministrazione per usi civili, infatti, il limite massimo agevolabile di 480 metri cubi annui, in caso di riscaldamento condominiale centralizzato, va moltiplicato per il numero delle utenze.
In altre parole, il quantitativo massimo di 480 mc, su cui si applica l’aliquota del 10% di IVA va moltiplicato per il numero delle unità immobiliari il cui riscaldamento è allacciato a quello centrale.
Soltanto sull’eccedenza a tale quantitativo, l’ IVA sul metano è dovuta con l‘aliquota ordinaria del 20%.
Tali delucidazioni sono fornite dalla risoluzione delle Entrate n.108 del 15/10/2010.
Ogni tanto il fisco mostra una faccia meno feroce.
Poca roba, però.