Della revoca dell'amministratore parla l' art. 1136 del c.c.
Art. 1136, III° comma, c.c.
"Se l'assemblea (in prima convocazione, n.d.a.) non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio."
Poiché il III° comma dell'art. 1136 c.c. non richiede alcun QUORUM COSTITUTIVO in seconda convocazione, ciò significa che, in seconda convocazione, l'assemblea è sempre validamente costituita QUALUNQUE SIA IL NUMERO DI TESTE E MILLESSIMI PRESENTE, ma la DELIBERA DI REVOCA DEL'AMMINISTATRORE sarà valida solo se la maggioranza dei presenti che avrà votato a favore rappresenterà almeno 1/3 dei comproprietari e almeno 1/3 del valore.