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Il Governo pare aver fatto di nuovo dietrofront. :disappunto: Per l’APE si torna all’antico: i contratti privi di APE sono nulli.

L’art. 1. co. 139 della Legge di Stabilità ha nuovamente modificato l’art. 6, co. 3-bis del D.Lgs. n°63/2013, stabilendo che l’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena la nullità degli stessi contratti, decorra dall’entrata in vigore del decreto di adeguamento delle linee guida per la certificazione energetica degli edifici, da emanare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d’intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU (co. 12 dell’art. 6 del citato D.Lgs.).

Scenario sempre più confuso. In questa fiera dell’incertezza, al contribuente è assegnato il ruolo di spettatore impotente, chiamato a capire l’incomprensibile e ad affrontare una vicenda paradossale che si trascina ormai da mesi:

- 6 giugno: l’APE va prodotto e dichiarato in contratto;

- 4 agosto: se l’APE non viene allegato, il contratto è nullo;

- 4 agosto – 21 novembre: gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, in ordine sparso, applicano l’imposta di bollo all’APE;

- 22 novembre: risoluzione n°83/E dell’Agenzia delle Entrate: rimane la nullità, ma l’APE va senza bollo e registro;

- 13 dicembre: D.Lgs. “Destinazione Italia”: niente nullità, ma sanzioni amministrative salatissime (ritorna la dichiarazione in contratto, ma niente allegazione dell’APE nelle locazioni di singole unità immobiliari);

- 23 dicembre: Legge di Stabilità: ritorna la nullità, ma con decorrenza dall’entrata in vigore di un decreto del Ministero dello Sviluppo economico. Ennesima puntata di una telenovela di dubbio gusto messa in scena da un legislatore schizofrenico, in cui il copione è sempre rivedibile fino all’ultimo minuto.

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Il Governo pare aver fatto di nuovo dietrofront. Per l’APE si torna all’antico: i contratti privi di APE sono nulli.

L’art. 1. co. 139 della Legge di Stabilità ha nuovamente modificato l’art. 6, co. 3-bis del D.Lgs. n°63/2013, stabilendo che l’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena la nullità degli stessi contratti (articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n° 63/2013) decorra dall’entrata in vigore del decreto di adeguamento delle linee guida per la certificazione energetica degli edifici, da emanare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d’intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU (co. 12 dell’art. 6 del citato D.Lgs.).

Scenario sempre più confuso. In questa fiera dell’incertezza, al contribuente è assegnato il ruolo di spettatore impotente, chiamato a capire l’incomprensibile e ad affrontare una vicenda paradossale che si trascina ormai da mesi:

- 6 giugno: l’APE va prodotto e dichiarato in contratto;

- 4 agosto: se l’APE non viene allegato, il contratto è nullo;

- 4 agosto – 21 novembre: gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, in ordine sparso, applicano l’imposta di bollo all’APE;

- 22 novembre: risoluzione n°83/E dell’Agenzia delle Entrate: rimane la nullità, ma l’APE va senza bollo e registro;

- 13 dicembre: D.Lgs. “Destinazione Italia”: niente nullità, ma sanzioni amministrative salatissime (ritorna la dichiarazione in contratto, ma niente allegazione dell’APE nelle locazioni di singole unità immobiliari);

- 23 dicembre: Legge di Stabilità: ritorna la nullità, ma con decorrenza dall’entrata in vigore di un decreto del Ministero dello Sviluppo economico. Ennesima puntata di una telenovela di dubbio gusto messa in scena da un legislatore schizofrenico, in cui il copione è sempre rivedibile fino all’ultimo minuto.

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... per non piangere!!!
 

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L’art. 1. co. 139 della Legge di Stabilità ha nuovamente modificato l’art. 6, co. 3-bis del D.Lgs. n°63/2013, stabilendo che l’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena la nullità degli stessi contratti, decorra dall’entrata in vigore del decreto di adeguamento delle linee guida per la certificazione energetica degli edifici, da emanare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d’intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU (co. 12 dell’art. 6 del citato D.Lgs.).

Scenario sempre più confuso. In questa fiera dell’incertezza, al contribuente è assegnato il ruolo di spettatore impotente, chiamato a capire l’incomprensibile e ad affrontare una vicenda paradossale che si trascina ormai da mesi:

- 6 giugno: l’APE va prodotto e dichiarato in contratto;

- 4 agosto: se l’APE non viene allegato, il contratto è nullo;

- 4 agosto – 21 novembre: gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, in ordine sparso, applicano l’imposta di bollo all’APE;

- 22 novembre: risoluzione n°83/E dell’Agenzia delle Entrate: rimane la nullità, ma l’APE va senza bollo e registro;

- 13 dicembre: D.Lgs. “Destinazione Italia”: niente nullità, ma sanzioni amministrative salatissime (ritorna la dichiarazione in contratto, ma niente allegazione dell’APE nelle locazioni di singole unità immobiliari);

- 23 dicembre: Legge di Stabilità: ritorna la nullità, ma con decorrenza dall’entrata in vigore di un decreto del Ministero dello Sviluppo economico. Ennesima puntata di una telenovela di dubbio gusto messa in scena da un legislatore schizofrenico, in cui il copione è sempre rivedibile fino all’ultimo minuto.

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Tipico pacco....di Natale
 

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L’art. 1. co. 139 della Legge di Stabilità ha nuovamente modificato l’art. 6, co. 3-bis del D.Lgs. n°63/2013, stabilendo che l’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena la nullità degli stessi contratti, decorra dall’entrata in vigore del decreto di adeguamento delle linee guida per la certificazione energetica degli edifici, da emanare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d’intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU (co. 12 dell’art. 6 del citato D.Lgs.).

Scenario sempre più confuso. In questa fiera dell’incertezza, al contribuente è assegnato il ruolo di spettatore impotente, chiamato a capire l’incomprensibile e ad affrontare una vicenda paradossale che si trascina ormai da mesi:

- 6 giugno: l’APE va prodotto e dichiarato in contratto;

- 4 agosto: se l’APE non viene allegato, il contratto è nullo;

- 4 agosto – 21 novembre: gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, in ordine sparso, applicano l’imposta di bollo all’APE;

- 22 novembre: risoluzione n°83/E dell’Agenzia delle Entrate: rimane la nullità, ma l’APE va senza bollo e registro;

- 13 dicembre: D.Lgs. “Destinazione Italia”: niente nullità, ma sanzioni amministrative salatissime (ritorna la dichiarazione in contratto, ma niente allegazione dell’APE nelle locazioni di singole unità immobiliari);

- 23 dicembre: Legge di Stabilità: ritorna la nullità, ma con decorrenza dall’entrata in vigore di un decreto del Ministero dello Sviluppo economico. Ennesima puntata di una telenovela di dubbio gusto messa in scena da un legislatore schizofrenico, in cui il copione è sempre rivedibile fino all’ultimo minuto.

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Certo che continua con la conversione in legge del DL 145 (non Dlgs) Destinazione italia. Chissa come riusciranno a stupirci..... :)
Da notare le date 24 dicembre entrata in vigore del DL 145 mentre 01 gennaio 2014 entrata in vigore della legge di stabilità.
Il DL 145 va ad agire sulla 192 /2005 mentre la legge di stabilità sul DL 63/2013..........e questo e' l'effetto del ricambio generazionale..........

Di fatto fino al 31/12/2013 il comma in vigore e' :
comma 3 articolo 6:
"Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689"

poi il 01/01/2014 viene ripristinato il 3 bis nel dlgs 192/2005 per effetto dell'entrata in vigore della legge di stabilità che modifica il DL 63 2013 con il seguente testo

"A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al comma 12 L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullita' degli stessi contratti"

Congelando la pena della nullità questa volta per tutti i contratti all'entratata in vigore del dm di adeguamento.

Quindi se il dl 145 viene convertito senza modifiche (IMPOSSIBILE) fino all'emanazione del/i dm di adeguamento dei criteri di calcolo della certificazione energetica
1) non vi e' obbligo di allegare al contratto la certificazione in caso riguardi singola unità immobiliare.
2) Non vi e' pena di nullità ma vi e' obbligo di allegazione in caso non riguardino singole unità immobiliari pena sanzioni.
3) Per i contratti che riguardano singole unità immobiliari resta l'obbligo della dichiarazione nel contratto pena sanzioni.

Con l'entrata in vigore dei dm di adeguamento rientra la sanzione della nullità per tutti i contratti.

Per i contratti non ancora dichiarati nulli con sentenza passata in giudicato e sottoscritti dal 6 giugno 2013 al 23 dicembre 2013 si puo' sanare la nullità pagando le sanzioni previste al
nuovo comma 3 del dlgs 192/2005.

"8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa,
la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 6
del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresi' ai
richiedenti, in luogo di quella della nullita' del contratto
anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis
dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in vigore
del presente decreto, purche' la nullita' del contratto non sia gia'
stata dichiarata con sentenza passata in giudicato."

Macchiavellici......

Spero di aver interpretato bene....
 
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Membro Senior
Privato Cittadino
Quello che rimane da capire fermo restando che comunque a partire dal 1 gennaio 2014 per effetto della legge di stabilità ( che il DL venga convertito o meno) non vi e' piu' la sanzione della nullità fino all'entrata in vigore dei dm e' se il comma 139 che modifica il 3 bis attraverso la modifica della legge di conversione 90/2013 effettivamente ripristina oppure no il comma 3 bis del dlgs 192/2005 in caso di conversione del DL 145.
 

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Membro Senior
Privato Cittadino
errata corrige dei punti avevo dimenticato la parola locazione;

1) non vi e' obbligo di allegare al contratto la certificazione in caso riguardi locazione di singola unità immobiliare.
2) Non vi e' pena di nullità ma vi e' obbligo di allegazione in caso non riguardino locazioni di singole unità immobiliari pena sanzioni.
3) Per i contratti che riguardano locazione di singole unità immobiliari resta l'obbligo della dichiarazione nel contratto pena sanzioni.
 

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Membro Senior
Privato Cittadino
Scusa per te singola unità immobiliare cosa intendi...se per caso vi è anche garage e cantina sono 3 unità

La domanda corretta e' cosa intende il legislatore comunque visto il contesto direi che la definizione e' contenuta nel dm 26/6/2009 del ministero dello sviluppo economico che esplica le linee guida per la certificazione all'articolo 2:

"3.Singole unità immobiliari, ai fini del presente decreto si intende l'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato ad alloggio nell'ambito di un edificio, di qualsiasi tipologia edilizia, comprendente almeno due unità immobiliari. E'assimilata alla singola unità immobiliare l'unità commerciale o artigianale o direzionale appartenente ad un edificio con le predette caratteristiche."

Quindi escluderei cantina e garage dal computo che oltretutto non necessita dell'attestato di prestazione energetica.
 
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