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Il Governo pare aver fatto di nuovo dietrofront. Per l’APE si torna all’antico: i contratti privi di APE sono nulli.
L’art. 1. co. 139 della Legge di Stabilità ha nuovamente modificato l’art. 6, co. 3-bis del D.Lgs. n°63/2013, stabilendo che l’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena la nullità degli stessi contratti, decorra dall’entrata in vigore del decreto di adeguamento delle linee guida per la certificazione energetica degli edifici, da emanare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d’intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU (co. 12 dell’art. 6 del citato D.Lgs.).
Scenario sempre più confuso. In questa fiera dell’incertezza, al contribuente è assegnato il ruolo di spettatore impotente, chiamato a capire l’incomprensibile e ad affrontare una vicenda paradossale che si trascina ormai da mesi:
- 6 giugno: l’APE va prodotto e dichiarato in contratto;
- 4 agosto: se l’APE non viene allegato, il contratto è nullo;
- 4 agosto – 21 novembre: gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, in ordine sparso, applicano l’imposta di bollo all’APE;
- 22 novembre: risoluzione n°83/E dell’Agenzia delle Entrate: rimane la nullità, ma l’APE va senza bollo e registro;
- 13 dicembre: D.Lgs. “Destinazione Italia”: niente nullità, ma sanzioni amministrative salatissime (ritorna la dichiarazione in contratto, ma niente allegazione dell’APE nelle locazioni di singole unità immobiliari);
- 23 dicembre: Legge di Stabilità: ritorna la nullità, ma con decorrenza dall’entrata in vigore di un decreto del Ministero dello Sviluppo economico. Ennesima puntata di una telenovela di dubbio gusto messa in scena da un legislatore schizofrenico, in cui il copione è sempre rivedibile fino all’ultimo minuto.
(continua?)
Il Governo pare aver fatto di nuovo dietrofront. Per l’APE si torna all’antico: i contratti privi di APE sono nulli.
L’art. 1. co. 139 della Legge di Stabilità ha nuovamente modificato l’art. 6, co. 3-bis del D.Lgs. n°63/2013, stabilendo che l’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena la nullità degli stessi contratti, decorra dall’entrata in vigore del decreto di adeguamento delle linee guida per la certificazione energetica degli edifici, da emanare con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d’intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU (co. 12 dell’art. 6 del citato D.Lgs.).
Scenario sempre più confuso. In questa fiera dell’incertezza, al contribuente è assegnato il ruolo di spettatore impotente, chiamato a capire l’incomprensibile e ad affrontare una vicenda paradossale che si trascina ormai da mesi:
- 6 giugno: l’APE va prodotto e dichiarato in contratto;
- 4 agosto: se l’APE non viene allegato, il contratto è nullo;
- 4 agosto – 21 novembre: gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, in ordine sparso, applicano l’imposta di bollo all’APE;
- 22 novembre: risoluzione n°83/E dell’Agenzia delle Entrate: rimane la nullità, ma l’APE va senza bollo e registro;
- 13 dicembre: D.Lgs. “Destinazione Italia”: niente nullità, ma sanzioni amministrative salatissime (ritorna la dichiarazione in contratto, ma niente allegazione dell’APE nelle locazioni di singole unità immobiliari);
- 23 dicembre: Legge di Stabilità: ritorna la nullità, ma con decorrenza dall’entrata in vigore di un decreto del Ministero dello Sviluppo economico. Ennesima puntata di una telenovela di dubbio gusto messa in scena da un legislatore schizofrenico, in cui il copione è sempre rivedibile fino all’ultimo minuto.
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