COMUNE DI BOLOGNA
Relazione Previsionale e Programmatica 2011 – 2013
In base a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del Decreto Legge del 29 dicembre 2010, n. 225, è fissato al 31 marzo 2011 la scadenza del regime transitorio previstod all’art. 3, comma 25, del Decreto Legge del 30 settembre 2005, n. 203, relativo alla riforma della riscossione locale. Tale termine potrà essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2011 con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Questo significa che questo Comune dal 01 aprile 2011 (salvo ulteriore proroga),
non potrà più avvalersi, ex lege del sistema Agenti della riscossione Equitalia per la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie, quali ICI e TARSU, e per la riscossione coattiva delle entrate extra tributarie. Pertanto, qualsiasi affidamento a terzi di tali attività di riscossione dovrà avvenire solo previa procedura ad evidenza pubblica secondo le modalità previste dall’art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97.
Tale scadenza ha, dunque, un impatto signativo ed impone una scelta importante circa la forma di gestione delle modalità di riscossione (volontaria e coattiva) delle principali entrate di questo Comune. La convenienza della soluzione prescelta dovrà essere, in particolare, dimostrata sia considerando l’impatto sull’organizzazione dell’ente, sia la capacità di contrastare l’evasione e l’elusione fiscale. Tale scelta dovrà comunque tener conto anche della riforma della fiscalità locale alla luce dei decreti di prossima approvazione di attuazione del federalismo fiscale.