C

Carlo Beghelli

Ospite
Premesso che un amministratore abbia in gestione il seguente condominio:
- costruito recentemente (2005);
- senza piani interrati;
- 5 piano fuori terra;
- ascensore;
- senza centrale termica (riscaldamento autonomo in tutte le abitazioni);
- box privati dei condomini (1 o 2 auto);
- nessuna attività produttiva o laboratorio o deposito di sostanze infiammabili;
insomma un normale e tranquillo condominio.

PREMESSO TUTTO CIO'​

mi sapete dire se l'amministratore deve fare qualcosa ai fini antincendio oppure se non deve fare nulla ?
Nell'ipotesi che qualcosa vada fatta, mi sapete indicare i precisi riferimenti normativi che impongono tale obbligo (con tanto di articolo ed eventuale comma) ?

Un grazie anticipato alla buona anima gentile che avrò la bontà di rispondermi
 

tommaso gori

Membro Ordinario
Professionista
Gli obblighi antincendio ci sono per l'ascensore e per il garage se è condominiale e se contiene più di nove posti auto. Se i box sono singoli non c'è obbligo.
 
C

Carlo Beghelli

Ospite
Ti allego il DM in vigore per le civili abitazioni...troverai sicuramente ciò che cerchi...

Grazie architetto.
Dal DM che mi hai mandato, se l'edificio ha un'altezza inferiore ai 12 mt non risulta esserci alcun obbligo.
DOMANDA 1) Sbaglio a leggere o ho capito bene ?

DOMANDA 2)
Dato che in un condominio viene l'impresa di pulizie, il giardiniere ed altro ancora, non è x caso che essendo un luogo in cui qualcuno viene a lavorare, l'amministratore ha obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ?

Danke 1000

Aggiunto dopo 1 :

Gli obblighi antincendio ci sono per l'ascensore e per il garage se è condominiale e se contiene più di nove posti auto. Se i box sono singoli non c'è obbligo.

Tommaso,
in base al DM 16/2/82 - allegato 1 - punto 95 della tabella (vedi qui x il suo contenuto DM 16/02/1982 ) tale obbligo sussiste se il vano ascensore è superiore ai 20 metri.

A meno che non vi siano altre norme che impongano tali obblighi ed in tal caso se ti fosse possibile ho bisogno dei riferimenti.

Garzie,
Carlo
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
l'ascensore non comporta mai il CPI
è il superamento dell'altezza di gronda, di non ricordo quale altezza (pari all'altezza massima della scala dei camion dei pompieri) che comporta il cpi anche in mancanza di più di 9 box auto interrati o di centrale termica superiore a 100.000k

Aggiunto dopo 26 minuti :

non sono dipendenti, quindi non hai particolari obblighi ti consiglio il sito www.millescale.it per tutto quello che riguarda la sicurezza nei condomini, è l'unico attendibile compra anche il libro, costa poco ed è una fonte incredibile di info

il fabbricato è del 2005 vai in comune a chiedere copia dei documenti depositati nella pratica per l'abitabilità, permessi di costruzione, piantine vaire, certificazioni impianti, cpi (se ci sono), etc.... sono un tesoro da avere in archivio

comunica in comune all'uff ascensori il cambio dell'amministratore ed eventualmente quello dei manutentori, deve essere indicato nel libretto presente in sala macchine
devi avere un contratto di verifica periodica biennale dell'asc con asl o altro ente autorizzato, è responsabilità tua non del manutentore

se ci sono estintori verifica che abbiano il contratto di verifica semestrale

verifica se c'è il cartello passo carraio
...
 
C

Carlo Beghelli

Ospite
Danke Procicchiani,
x il momento sto studiando (mitico Tamborrino + corso APAC) e dato che mi piace fare le cose con il massimo zelo, sto facendo delle verifiche su casi concreti.

Grazie x tutte le info,
Carlo
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Decreto-legge sviluppo, approvato dal Consiglio dei Ministri - in attesa attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Bonus Ristrutturazioni 36%: non occorre più la comunicazione al Centro Operativo di Pescara e viene abolito anche l'obbligo di evidenziare il costo della manodopera in fattura.

Il Decreto in oggetto prevede che, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio oggetto della detrazione del 36% sulle sulle somme spese, d'ora innanzi non si dovra' inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori.
La nuova lettera A, comma 1, Art 1 del D M 18/02/1998, n. 41 (norme di attuazione e procedure di controllo in materia di detrazioni spese di ristrutturazione edilizia), prevede semplicemente che i contribuenti debbano
«indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione, oltre a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate».
Siamo quindi in attesa di nota del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che definisca quali documenti dovranno essere conservati ed esibiti a richiesta, mentre restano invece invariati gli adempimenti : Comunicazione alla ASL, conservazione della documentazione contabile, dichiarazione del tecnico abilitato per i lavori di importo superiore a euro 51.645,69. E' stato invece abolito l'obbligo di evidenziare in fattura il costo della manodopera, previsto dall'art. 1, comma 19, della L. 244/2007.
NB - Per quanto sopra si attende la pubblicazione in Gazzetta.


--------------------------------------------------------------------------------

Reminder: Convention Annuale Sinteg - Prato - Venerdi' 17 giugno p.v. - info su: http://www.sinteg.org/eventi.asp



Francesco Di Castri

Via del Castagno, 94/98 - Prato
Tel/fax: 0574.24874 - 37851 - 34644email: f.dicastri@sinteg.orgweb: www.sinteg.org
 

Architetto

Nuovo Iscritto
Professionista
Dal DM che mi hai mandato, se l'edificio ha un'altezza inferiore ai 12 mt non risulta esserci alcun obbligo.
DOMANDA 1) Sbaglio a leggere o ho capito bene ?
è il superamento dell'altezza di gronda, di non ricordo quale altezza (pari all'altezza massima della scala dei camion dei pompieri) che comporta il cpi
L'altezza di gronda è fino a 24 m.


Dato che in un condominio viene l'impresa di pulizie, il giardiniere ed altro ancora, non è x caso che essendo un luogo in cui qualcuno viene a lavorare, l'amministratore ha obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ?
non sono dipendenti
Attenzione, anche se non sono dipendenti, vengono a lavorare in ambiente che l'amministratore deve avere il DVR e dove il condominio risullta come Datore di Lavoro...(D.Lgs. 81/08)...in caso di accertamenti, il DL dell'impresa deve consegnare il DVR in aggiunta a quello del condominio...
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto