Giusto per chiarire alcuni elementi fondamentali, la proposta è un contratto unilaterale ( art. 1333 C.C.) che impegna la sola parte proponente, una volta accettata, sottoscritta dalle parti ( che in questo modo ne hanno conoscenza ) diventa contratto bilaterale a tutti gli effetti ed impone obblighi precisi in capo ai due contraenti. C'è però da chiarire che la proposta deve avere determinati requisiti perchè una volta accettato possa diventare contratto tra le parti, per semplificare _
- una proposta semplice ( definiamola così ) del tipo ..." io Tizio voglio acquistare l'appartamento di Caio offrendo la cifra di € xxxxx " una volta accettata impone l'obbligo di procedere alla sottoscrizione di un contratto preliminare dove vengano chiariti e specificati i dati dei contraenti , dell'immobile, il prezzo, le modalità, ecc.ecc.
- Una proposta articolata redatta invece con tutti i requisiti fondamentali del contratto tra le parti ( dati immobile, contraenti , prezzo, modalità, ecc.ecc. ) una volta accettata e sottoscritta tra le parti diventa contratto preliminare a tutti gli effetti.
La differenza sostanziale tra le due proposte è che la prima.. quella definita semplice... assumendo il ruolo di mero impegno non deve essere registrata e deve obbligatoriamente rimandare ad un contratto preliminare di acquisto che dovrà essere registrato... la seconda , quella definita articolata, poichè per forma e contenuto una volta accettata diventata contratto preliminare di acquisto, deve essere registrata ed è preferibile non rimandi ad un successivo preliminare ma al rogito notarile, per evitare di incorrere nella nullità del negozio giuridico della compravendita, come sentenziato dalla Suprema Corte di Cassazione nella famosa sentenza " preliminare di preliminare ".
La registrazione è un mero adempimento amministrativo obbligatorio ( in parole povere una gabella richiesta dallo Stato ) che non cambia la validità e l'obbligazione del contratto ( se non registri il contratto paghi una multa ma gli impegni sottoscritti non perdono di efficacia ) mentre la trascrizione ( iscrizione del contratto nel pubblico registro immobiliare ) è un atto non obbligatorio per il contratto preliminare di acquisto che in forza della pubblicità delll'atto ne consente l'opponibilità verso terzi.
La trascrizione deve essere effettuata dal Notaio, che nella qualità di Pubblico Ufficiale è autorizzato a farlo, esiste la possibilità di sottoscrivere il contratto preliminare di acquisto in forma privata e poi portarlo al Notaio per la trascrizione... in questo caso però il Notaio dovrà procedere al controllo della forma del contratto ( si accerterà quindi che abbia i requisiti per essere trascritto ) e solo in presenza di tutti i contraenti, procederà all'identificazione ed alla autenticazione delle firme ... atti questi necessari per la trascrizione del contratto, è normale che redigere il compromesso direttamente dal Notaio è preferibile e consente di saltare una serie di passaggi. Il costo della trascrizione si aggira all'incirca sugli € 800/1.000 .
Fabrizio