Dalla rivista fisco-oggi alcune novità che entreranno in vigore dal prossimo anno.
1)
La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta più la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i relativi redditi nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi. Viene modificata anche la disciplina della sanzione prevista per la mancata presentazione delle comunicazioni in ordine ai contratti per cui è stata esercitata l’opzione: oltre al caso di mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione, si prevede che siano comminate sanzioni anche per la mancata comunicazione della proroga, anche tacita, dei medesimi contratti. Infine, è elevata da 67 a 100 euro la misura di tale sanzione, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.Negli articoli del Tuir la locuzione “mancato rinnovo” viene sostituita con la parola “revoca”. In tal modo, le opzioni esercitabili per i diversi regimi si intendono tacitamente prorogate oltre il loro limite naturale, a meno che non intervenga l’espressa revoca da parte del soggetto interessato.
Le disposizioni sul rinnovo tacito delle opzioni del Tuir (e le relative norme di coordinamento) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
2)
Prevista la remissione in bonis anche per le opzioni da comunicare con dichiarazione dei redditi: se l’adempimento non è eseguito tempestivamente, è comunque possibile accedere all’opzione, purché non sia iniziata un’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione e in presenza di specifiche condizioni di legge (presenza dei requisiti di legge; comunicazione effettuata entro il termine della prima dichiarazione utile; pagamento della sanzione nella misura minima).
3)
Soppresso l’obbligo dell’F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000 euro.
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Se interpreto correttamente, dal 2017 verrebbe a cadere quell'obbligo abbastanza incomprensibile di dover ripetere l'invio della raccomandata all'inquilino in occasione delle proroghe, per confermare l'intenzione di continuare ad applicare la cedolare secca con le conseguenze relative.
Chiarita anche la sanzionabilità della mancata comunicazione della risoluzione o della proroga, alla AdE, in presenza di cedolare secca.
1)
La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta più la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i relativi redditi nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi. Viene modificata anche la disciplina della sanzione prevista per la mancata presentazione delle comunicazioni in ordine ai contratti per cui è stata esercitata l’opzione: oltre al caso di mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione, si prevede che siano comminate sanzioni anche per la mancata comunicazione della proroga, anche tacita, dei medesimi contratti. Infine, è elevata da 67 a 100 euro la misura di tale sanzione, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.Negli articoli del Tuir la locuzione “mancato rinnovo” viene sostituita con la parola “revoca”. In tal modo, le opzioni esercitabili per i diversi regimi si intendono tacitamente prorogate oltre il loro limite naturale, a meno che non intervenga l’espressa revoca da parte del soggetto interessato.
Le disposizioni sul rinnovo tacito delle opzioni del Tuir (e le relative norme di coordinamento) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
2)
Prevista la remissione in bonis anche per le opzioni da comunicare con dichiarazione dei redditi: se l’adempimento non è eseguito tempestivamente, è comunque possibile accedere all’opzione, purché non sia iniziata un’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione e in presenza di specifiche condizioni di legge (presenza dei requisiti di legge; comunicazione effettuata entro il termine della prima dichiarazione utile; pagamento della sanzione nella misura minima).
3)
Soppresso l’obbligo dell’F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000 euro.
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Se interpreto correttamente, dal 2017 verrebbe a cadere quell'obbligo abbastanza incomprensibile di dover ripetere l'invio della raccomandata all'inquilino in occasione delle proroghe, per confermare l'intenzione di continuare ad applicare la cedolare secca con le conseguenze relative.
Chiarita anche la sanzionabilità della mancata comunicazione della risoluzione o della proroga, alla AdE, in presenza di cedolare secca.