Considerazioni dall'agente immobiliare di campagna!
Vi scrivo come la vedo
- Pertinenzialità nell'acquisto di più particelle di terreno
E' possibile indicarle nel rogito di acquisto come pertinenziali e, richiedendo le agevolazioni prima casa, si può calcolare l'imposta dovuta sul valore catastale ma... l'agenzia delle entrate vuole che la pertinenzialità sia poi regolata catastalmente attraverso una fusione delle particelle (almeno così è qui in Romagna) e controlla attentamente queste pratiche. Se, a seguito della fusione, l'immobile passasse di lusso, le conseguenze sarebbero ovviamente assai negative. Prima di scegliere questa opzione sarebbe quindi rilevante farsi bene i conteggi, compresi i costi della pratica catastale collegata... con l'aiuto di un tecnico.
Ovviamente, se non le dichiaro pertinenziali le particelle agricole sono soggette alla prelazione del coltivatore diretto confinante, la quale si esercita non tanto in funzione dell'utilizzo di queste particelle ma analizzando l'utilizzo delle particelle confinanti che devono essere coltivate direttamente da un proprietario in possesso dei requisiti di legge propri del coltivatore. La prelazione si esercita inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno od una notifica tramite messo (meglio la notifica) contenente in allegato copia del preliminare subordinato. Il coltivatore diretto confinante ha 30 giorni a partire dal ricevimento per esercitare il diritto. In caso contrario il diritto decade. In assenza di comunicazione inoltrata dal proprietario, il confinante con i requisiti può "riscattare" il terreno entro un anno dal rogito di vendita. Ho visto esercitare il riscatto solo molti anni addietro quando era consuetudine dichiarare i terreni molto meno di quanto in realtà non venissero pagati. Fare una causa per acquisire un terreno a prezzo di mercato o, addirittura, sopra le quotazioni locali, rappresenta un'ipotesi più teorica che pratica.
- Vendita in blocco
La vendita in blocco è un diritto del venditore e non dell'acquirente. E' possibile perciò inserire una clausola in cui il venditore, nell'invitare il coltivatore confinante ad esercitare il proprio diritto di prelazione, rappresenti la sua indisponibilità alla vendita non in blocco della proprietà.
Questo non significa che il coltivatore confinante sia "obbligato" all'acquisto in blocco. Significa viceversa che, qualora il coltivatore diretto confinante eserciti la prelazione ma non sia interessato all'acquisto anche dei fabbricati, il proprietario potrà evitare di concludere la cessione (al coltivatore confinante e ad ogni altro interessato non coltivatore qualora il contratto preliminare sia stato appositamente concepito).
Questa ipotesi, in ultima analisi, permette semplicemente al venditore di astenersi dal concludere la cessione con chicchessia, nel caso in cui, data la sua volontà di concludere la vendita in blocco, venga ugualmente esercitato il diritto di prelazione da parte del coltivatore diretto confinante sulle sole particelle agricole.
In bocca al lupo.