mosca

Membro Assiduo
Riprendo un articolo apparso su Idealista....in particolare mi incuriosisce la parte che ho evidenziata !!
Secondo voi e secondo i colleghi lombardi.....si apre anche per gli AI la possibilità di diventare Certificatori ??

anche in lombardia va in pensione il vecchio ace (attestato di certificazione energetica), sostituito dal nuovo ape (attestato di prestazione energetica). a deciderlo è stata la giunta regionale con la deliberazione n 1216 del 10 gennaio 2014 che contiene altre importanti novità che riguardano l'attività di certificatore e la definizione di impianto termico
a partire dal 15 gennaio scorso in lombardia la certificazione energetica (
obbligatoria per i contratti di affitto e vendita anche prima del dl 63/2013) cessa di esistere per essere sostituita definitivamente dall'ape. la decisione è contenuta nella deliberazione n 1216 del 10 gennaio 2014 nella quale si legge che "l’attestato energetico di cui all’allegato c) della dgr 8745/2008, come modificato con dgr 1811 del 31.5.2011, viene denominato “attestato di prestazione energetica” a far data dal 15 gennaio 2014"
ma la deliberazione contiene anche altre importanti novità in merito ai titoli richiesti per diventare certificatore energetica e alla definizione di impianto termico. in particolare:
- sono riconosciuti come idonei per l'accreditamento per l'abilitazione a certificazione energetico degli edifici tutti i titoli di studio previsti dal dpr 75/2013 e quelli che appartengono alla calsse di laurea lm 71, ex dm 16 marzo 2007 (laureati in chimica industriale)
- la partecipazione allo specifico corso di formazione con superamento dell'esame finale è un requisito imprescindibile per ottenere l'accreditazione necessaria a svolgere l'attività di certificatore energetico. ciò indipendentemente dal titolo di studio conseguito e dall'iscrizione all'ordine o collegio professionale
- viene adottata la nuova definizione di impianto termico come stabilito dal d.lgs 192/2005 modificato dal dl 63/2013. la nuova definizione è la seguente impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
- la partecipazione allo specifico corso di formazione con superamento dell'esame finale è un requisito imprescindibile per ottenere l'accreditazione necessaria a svolgere l'attività di certificatore energetico. ciò indipendentemente dal titolo di studio conseguito e dall'iscrizione all'ordine o collegio professionale
Io la leggo più come:

A prescindere dal fatto che uno sia qualificato per titolo o per iscrizione a qualsivoglia ordine IN ASSENZA del superamento positivo di tale corso NON sarà possibile fare il certificatore.

infatti prima parla di :

- sono riconosciuti come idonei per l'accreditamento per l'abilitazione a certificazione energetico degli edifici tutti i titoli di studio previsti dal dpr 75/2013 e quelli che appartengono alla calsse di laurea lm 71, ex dm 16 marzo 2007 (laureati in chimica industriale)
 

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