TheOrbix

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Privato Cittadino
Sempre con riferimento al post di prima, credo che l'amministratore di opinione contraria alla tua facesse riferimento a qualcosa come questo:
Riforma del Condominio – Inderogabilità articoli codice civile – Mattcons

A questo punto l'ulteriore dubbio potrebbe essere legato ad una questione di tempi.
Ovvero:
- Un regolamento NUOVO non potrebbe in alcun modo derogare a quanto previsto dall'art. 67 in quanto l'articolo sembrerebbe inderogabile;
- Un regolamento PRECEDENTE al 2012 che prevede un numero di deleghe diverso da quanto previsto dall'art. 67 cosa fa? Prevale in quanto precedente alla norma, oppure la norma modificata "annulla e sostituisce" quanto previsto dal regolamento?
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Se il RdC è contrattuale e precedente al nuovo CC, direi che dovrebbe prevalere il RdC: di solito le leggi non possono avere efficacia retroattiva.
Sarebbe interessante avere conferma.

Devo però aggiungere che in altri casi, tipo nuovi criteri di contabilizzazione consumi riscaldamento ecc, la legge nuova prevale sui vecchi regolamenti).
Quindi mi sa che devo correggere l'assunto iniziale. Le nuove leggi e il CC sono sempre dispositivi rispetto a norme regolamentari: per quanto riguarda le deleghe non si configura una lesione della sfera privatistica.
 
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francesca63

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Privato Cittadino
Generalmente si intende che il regolamento non può avere regole più permissive di quelle del codice,ma può ben essere più restrittivo.
Ad esempio ,nel codice civile si dice che la convocazione dell'assemblea deve essere ricevuta almeno 5 giorni prima dell'assemblea stessa.
Ma nel regolamento del condominio dove ho un appartamento il regolamento richiede 30 giorni di anticipo (è un grande condominio di seconde case,con molti proprietari stranieri e lontani,che necessitano di potersi organizzare per tempo).
Se non si rispettasse questo termine le delibere sarebbero impugnabili ,nonostante il codice prescriva diversamente.E il nostro amministratore si comporta di conseguenza.
 

TheOrbix

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Privato Cittadino
OK... vedo che ho scatenato un putiferio e le opinioni discordi fioccano... :)

Bastimento, mi chiariresti cosa si intende per regolamento di condominio "contrattuale"?

Il nostro è del 1980 (circa) ed è evidentemente del tutto precedente alle modifiche attuate dalla riforma del condominio del 2012. Da qui il dubbio su ciò che abbia prevalenza:
- la presenza di una norma di RdC più restrittiva del CC (come sostiene Francesca63)
oppure
- il fatto che la norma del 2012 sia inderogabile e di fatto "novelli" quanto previsto dal vecchio RdC?

L'esempio di Bastimento tra l'altro è validissimo: praticamente tutti i vecchi regolamenti di condominio che magari prevedevano ripartizioni millesimali dei costi di riscaldamento sono stati resi obsoleti dalle nuove norme che impongono l'uso delle termovalvole e della ripartizione individuale dei consumi di calore... credo che nessuno andrà a contestare che le nuove norme sul riscaldamento "bypassano" ciò che prevedono i vecchi regolamenti di condominio... oltretutto su una questione, come quella dei costi di riscaldamento, che ha un impatto diretto sui costi sostenuti da ciascun condomino.
 

Andrea Occhiodoro

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Buonasera TheOrbix,
che l'art.67 sia inderogabile ce lo dice proprio l'art.72 disp.att.c.c. che recita:"I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69 disp.att. c.c.". Il fatto è che il vostro regolamento, quando impone un numero max di deleghe pari a tre, non deroga affatto all'art.67 in quanto dispone un limite più restrittivo di quello di legge. Vi trovereste in presenza di una deroga solamente nel caso in cui andaste a disporre un limite superiore a quello legale. Una volta chiarito questo diventa improprio discutere se prevalga il regolamento oppure l'art.67. Le due norme non sono in contrasto: la clausola interna è solamente più severa. Un altro esempio che forse ti potrà aiutare è il seguente: ogni comune fissa delle date limite di accensione e spegnimento degli impianti di riscaldamento negli edifici. Ascoli Piceno ha stabilito un intervallo che va dal 01 Novembre al 15 aprile. Se un regolamento di condominio stabilisse un intervallo che va dal 15 Novembre al 31 Marzo per ragioni di risparmio energetico sarebbe perfettamente in regola, pur con l'inderogabilità della norma comunale.
 

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