martello

Nuovo Iscritto
grosso problema, il costruttore maggior detentore di appartamenti in condominio ha fatto si, che di 15 appartamenti alcuni li ha venduti altri li ha affittati.
Nel condominio prima che arrivassi c'era già un centro estetico, l'articolo 4 del regolamento condominiale di novembre 2009, io sono arrivato a novembre 2010:
ART 4
“….A questo fine i condomini non possono destinare o far destinare i locali di loro proprietà a scuola di canto o di ballo, asili d’infanzia, ricoveri, sale, da ballo e sede di partiti politici o sedi sindacali, studi medici e ogni altra attività che non rispetti il decoro, la morale o il quieto vivere….”.

L'immobiliare ha intenzione di cedere o afittare 3 appartamenti per farne un unico studio medico di notevoli dimensioni.

La domanda è può farlo passando sopra il regolamento condominiale?
Grazie a chi risponderà
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
se il regolamento è di natura contrattuale, cioè firmato da tutti i proprietari (costruttore compreso) no, non lo può fare


Divieto di destinare gli alloggi «ad uso di sanatorio, di cura di ambulatorio per malattie infettive o contagiose»

Corte di Appello di Roma, Sez. IV, 31 maggio 2006, n. 2586

Rappresentano diverse e distinte ipotesi di destinazione d'uso vietate dal regolmaneto condominiale le espressioni «sanatorio», «gabinetto di cura» e «ambulatorio per malattie infettive o contagiose».

La più ristretta locuzione «gabinetto di cura di ambulatorio per malattie infettive o contagiose» nella sua interpretazione letterale non può trovare un senso compiuto, poichè il compimento «di ambulatorio» non può in alcun modo essere specificazione dell'espressione che lo precede, in quanto ambulatorio non può certo ritenersi una specificazione di «cura» o «gabinetto di cura»

(Principio sulla scorta del quale la Corte ha riconosciuto illeggitima la delibera che aveva negato di destinare i locali di proprietà dell'appellante a studio medico oculistico. )

Aggiunto dopo 8 minuti :

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
Cass.Civ. 03.07.2003 n. 10523 – Potere vincolante del regolamento contrattuale non trascritto.
Sono vincolanti per gli acquirenti delle singole unità immobiliari, le clausole del regolamento di condominio di natura contrattuale, quindi anche quelle clausole concernenti limitazioni ai poteri ed alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di proprietà esclusiva. Non è necessario che l’atto di acquisto dell’immobile riporti per esteso il regolamento condominiale, ma è sufficiente che venga in esso richiamato di modo che le sue clausole rientrino per perfectam relationem nel contenuto dei singoli contratti d’acquisto. Inoltre, una volta menzionato il regolamento in suddetti contratti, nel caso di specie all’esame della Corte, è indifferente – per la S.C. – che il regolamento stesso sia stato trascritto o meno nei registri immobiliari; infatti con la sottoscrizione del contratto contenente richiami al regolamento, il contraente-acquirente dimostra di essere a conoscenza del regolamento stesso e di accettarne il contenuto. Riconoscendo efficacia vincolante al regolamento contrattuale non trascritto, integrante il testo del contratto d’acquisto dell’immobile, la giurisprudenza sopperisce all’inerzia del legislatore. Infatti il registro di cui al c.d. degli artt. 1129 IV comma e 1138 III comma c.c. e specificato dall’art. 71 disp.att. c.c., è rimasto inattuato. Nelle intenzioni del legislatore, invece, la trascrizione, cui è finalizzato il menzionato registro.

Giurisprudenza Contraria: Cass. 26.01.1998 n. 714 in Foro It. 1999, I,217
 

martello

Nuovo Iscritto
Grazie infinite per la risposta ma il palazzo non perde la sua destinazione da abitativo o residenziale in qualche altro genere più degradante.
Le spese condominiali salirebbero a dismisura per utilizo non per i condomini ma per uso di esterni legati agli studi, dobbiamo pagarle noi ?
 

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