Sicurezza sui luoghi di lavoro - Stress lavoro-correlato: dal Ministero del Lavoro
le Indicazioni con la Lettera circolare 18 novembre 2010, prot. 15/SEGR/0023692
In merito alla scadenza del 31 dicembre 2010, relativa alla valutazione dello stress lavoro-correlato si comunica che il Ministero del lavoro con Lettera circolare del 18 novembre 2010, prot. 15/SEGR/0023692 ha emanato le indicazioni operative stabilite dalla Commissione Consultiva Permanente.
La lettera, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater, ed all'articolo 28, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, fornisce in anticipo rispetto alla data di scadenza prevista (31 dicembre 2010) le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. In questo modo, i datori di lavoro pubblici e privati, gli operatori ed i lavoratori hanno un essenziale strumento di indirizzo ai fini della corretta attuazione delle previsioni di legge in materia di valutazione del rischio, con riferimento alla peculiare e innovativa tematica del rischio da stress correlato al lavoro.
Le indicazioni della Commissione sono suddivise in:
Quadro normativo di riferimento, finalità e struttura del documento
Definizioni e indicazioni generali
Metodologia
Disposizioni transitorie e finali
Segnaliamo che le indicazioni ribadiscono che :
La data del 31 Dicembre 2010, come decorrenza dell'obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato, dovrà essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione dello stress lavoro-correlato.
La programmazione temporale delle attività ed il tempo di completamento dovranno essere riportati sul documento di valutazione dei rischi.
Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro correlato.
La valutazione del rischio lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata dal datore di lavoro avvalendosi di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente (ove nominato) e previa consultazione con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Il documento ministeriale descrive il percorso metodologico minimo di attuazione dell'obbligo di tale valutazione in capo ai datori di lavoro pubblici e privati ed è riferita a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti.
La valutazione deve prendere in esame non singoli lavoratori ma gruppi omogenei di lavoratori per esempio per mansioni che risultano esposti a rischi dello stesso tipo seconda un'individuazione che il datore di lavoro può effettuare in ragione dell'organizzazione aziendale .
In particolare, la Commissione ha previsto che la valutazione del rischio da stress di lavoro-correlato deve essere articolata in due fasi e precisamente:
La prima fase necessaria (valutazione preliminare).
La seconda eventuale e da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzioni adottate dal datore di lavoro si rivelino inefficaci.
Per quanto concerne la valutazione preliminare, questa consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili (possibilmente numericamente) appartenenti a 3 famiglie:
Eventi sentinella, da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente in azienda (andamento nel tempo), quali ad esempio: Indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate dai lavoratori.
Fattori di contenuto del lavoro:
ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
Fattori di contesto del lavoro:
ruolo nell'ambito dell'organizzazione; autonomia decisionale e controllo;conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste).
La seconda fase prevede una valutazione approfondita della percezione soggettiva dei lavoratori attraverso differenti strumenti, quali ad esempio questionari, focus group, interviste semi strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori previsti nella valutazione preliminare.
La lettera circolare del Ministero è stata trasmessa, unitamente alle indicazioni della Commissione, agli organi di vigilanza del Ministero stesso, alle strutture regionali competenti e alle parti sociali.
La data del 31 Dicembre 2010, come decorrenza dell'obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato, dovrà essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione dello stress lavoro-correlato, pertanto i datori di lavoro dovranno a partire dal 1 Gennaio 2010 aggiornare il D.V.R. (documento valutazione Rischi) con la programmazione delle attività di valutazione e con l'indicazione del termine finale di espletamento delle stesse.
Il Ministero si è riservato di verificare l'efficacia della Metodologia ed eventualmente di integrare le indicazioni effettuando un monitoraggio della attività realizzate ed elaborando una relazione entro il 18 novembre 2012.
Per maggiori informazioni rivolgersi anche ai vostri consulenti del lavoro.