Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Il nuovo anno appena iniziato comincia con alcune importanti novità in campo tributario. Una di queste è il nuovo ravvedimento operoso. La Legge di Stabilità 2015 (Legge n°190/2014), ha cambiato volto all’istituto in questione (art. 13 del D.Lgs. n°472/1997), introducendo tempi più lunghi e sanzioni ridotte in capo al contribuente (art. 1, comma 637). Dal 1° gennaio 2015 sarà possibile ravvedersi anche se da quando è stata commessa l’irregolarità fiscale è trascorso più un anno (limite che, in base alle vecchie regole, era insuperabile).

Fino al 31 dicembre scorso esistevano tre tipi di ravvedimento:

- sprint (entro 14 giorni dalla scadenza) = 0,2% giornaliero (1/10 del 2%)
- breve (tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza) = 3% (1/10 del 30%)
- lungo (entro un anno dalla scadenza) = 3,75% (1/8 del 30%)

Ora il nuovo ravvedimento non pone limiti temporali, nel senso che fino a quando l’Amministrazione finanziaria non notifica la violazione con un formale atto di liquidazione e accertamento compreso la comunicazione di irregolarità emessa a seguito dei controlli automatici o del controllo formale delle dichiarazioni (si rammenta che il contratto di locazione viene assimilato, ai fini tributari, ad una vera e propria dichiarazione, come precisato dalla circolare n°180/E/1998 del Ministero delle Finanze), il contribuente può sempre rimediare regolarizzando violazioni o omissioni tributarie (quindi, è possibile ravvedersi anche se sono iniziate ispezioni o verifiche o altre attività di controllo).

Alle riduzioni già vigenti ora se ne affiancano altre:

- entro 90 giorni dalla scadenza (art. 13, co. 1, nuova lettera a-bis)= 1/9 del minimo
- entro 2 anni o entro la seconda dichiarazione dei redditi successiva (art. 13, co. 1, nuova lettera b-bis) = 1/7 del minimo
- se la violazione viene sanata oltre i 2 anni o oltre 2 anni della dichiarazione successiva (ar. 13, co. 1, nuova lettera b-ter) = 1/6 del minimo
- dopo la constatazione della violazione (art. 13, co. 1, nuova lettera b-quater) = 1/5 del minimo

In ogni caso il nuovo ravvedimento non preclude l’inizio o la prosecuzione di verifiche o altre attività di controllo e accertamento.

Per beneficiare delle nuove sanzioni ridotte rispetto a quanto richiesto dall’avviso di liquidazione (che permette di dilazionare il debito d’imposta e le sanzioni) è fatto obbligo di versare quanto dovuto in un’unica soluzione (la rateizzazione è preclusa).

Il ravvedimento ”lungo”, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, premia, però, soltanto i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (quindi, non soltanto IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ma anche imposte di registro e di bollo, imposte ipotecarie e catastali, di successione e donazione ecc.).

I tributi gestiti dagli enti locali, dall’Agenzia delle dogane o altri enti impositori (IMU, TASI, TARI, accise ecc.), invece, seguiranno le vecchie regole, ad eccezione del ravvedimento entro 90 giorni dalla scadenza prevista (nuova lettera a-bis dell’art. 13) e – a causa di un non azzeccato intervento del Legislatore - dopo la constatazione della violazione (nuova lettera b-quater dell’art. 13) che non vengono circoscritti ai tributi amministrati dalle Entrate. Quindi, il saldo IMU in scadenza lo scorso 16 dicembre sarebbe ancora ravvedibile entro il 16 marzo 2015 applicando la sanzione prevista dalla nuova lettera a-bis dell’art. 13 (si consiglia comunque di verificare presso l’ufficio comunale di competenza). Riguardo il bollo auto, invece, il ravvedimento “lungo” (oltre l’anno) resta paradossalmente limitato soltanto a quelle Regioni “amministrate” dall’Agenzia delle Entrate, vale a dire il Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna (altro effetto indesiderato sfuggito al Legislatore).

Le nuove regole dovrebbero applicarsi anche per violazioni commesse in passato: pertanto, salvo chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente potrebbe andare a ritroso negli anni ancora accertabili da parte dell’Amministrazione finanziaria (vale a dire fino al termine di decadenza del suo potere di accertamento) e sanare vecchie infrazioni ancora pendenti riferite a tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate.

Si ipotizzi il caso di un contribuente che, non avendo versato il saldo IRPEF derivante dalla dichiarazione dell’anno 2011, per un importo pari a € 2.200,00 (importo da versare entro il 18 giugno 2012 e dichiarazione da presentare entro il 1° ottobre 2012), decida di effettuare il ravvedimento il 10/01/2015. La sanzione per tale omesso versamento ammonta a € 660,00 (2200 x 30%). In questo caso dovrebbe trovare applicazione la nuova lettera b-ter dell’art. 13 del decreto legislativo sopracitato e, quindi, la riduzione ad 1/6 della sanzione pari € 110,00.

Il nuovo ravvedimento dovrebbe ripercuotersi anche in campo locativo. Si ipotizzi il caso di un locatore che, non avendo versato l’imposta di registro derivante da una proroga di un contratto di locazione assoggettato ad IRPEF, per un importo pari a € 144,00 (importo da versare entro il 31/11/2014), decida di effettuare il ravvedimento il 10/01/2015. La sanzione per tale omesso versamento ammonta a € 43,20 (144 x 30%). In questo caso dovrebbe trovare applicazione la nuova lettera a-bis dell’art. 13 del decreto legislativo sopracitato e, quindi, la riduzione ad 1/9 della sanzione pari € 4,80.

Infine, la Legge di Stabilità 2015 prevede – ma solo a partire dal 1° gennaio 2016 – l’eliminazione di alcuni istituti del contenzioso: adesione ai contenuti dell’invito al contradditorio ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, nonché ai fini delle imposte di registro, sulle successioni, sulle donazioni ecc.. e l’acquiescenza rafforzata, cioè relativa ad un avviso di accertamento non preceduto da invito al contradditorio o processo verbale di constatazione (PVC) (riduzione a 1/6 delle sanzioni). Viene inoltre abrogato definitivamente – sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016 - l’istituto dell’adesione dei processi verbali di constatazione. Il contribuente, sottoposto a verifica sui redditi, potrà autonomamente sanare le violazioni presentando alle Entrate una dichiarazione integrativa e liquidando le imposte dovute, applicando le sanzioni ridotte previste dal nuovo ravvedimento.

Il nuovo anno si configura, quindi, come un anno a doppio regime in cui coesisteranno contemporaneamente il nuovo e il vecchio ravvedimento (con gli istituti sopracitati): diventerà allora fondamentale decidere se sia più conveniente ravvedersi autonomamente oppure attendere la notifica del PVC (l’adesione al PVC quest’anno potrebbe essere più praticabile in quanto comporta il vantaggio di sanzioni ridotte a 1/6 e pagamento rateale, ma con il PVC il contribuente è obbligato ad aderire all’intero atto, mentre con il ravvedimento può regolarizzare singole violazioni).
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Grazie per gli apprezzamenti. :fiore: La macchina delle Entrate sta scaldando i motori: il supermegadirettoregalattico dell’Agenzia delle Entrate ha preannunciato, nell’audizione organizzata ieri presso la Commissione di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, che sono in arrivo entro questo mese “i primi provvedimenti sul ravvedimento lungo”, trattandosi – ha aggiunto - di un processo “complesso” (aggettivo denso di significati). Ahi. :occhi_al_cielo: Sento già puzza di bruciato. :sorrisone: Me lo sento. Il solito provvedimento monstre, un serpentone di paragrafi aggrovigliati su sé stessi da levarti il fiato nel tradizionale linguaggio esoterico per iniziati (le cattive abitudini non muoiono mai), tanto da richiedere un ulteriore provvedimento di chiarimenti. Ma ciò che temo di più sono i colpi di genio delle Entrate. Aspettatevi sorprese. Stay tuned (rimanete sintonizzati su queste frequenze). ;)
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
I primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in materia di nuovo ravvedimento operoso sono arrivati. L’Agenzia delle Entrate, al fine di dare risposta ad alcune problematiche ancora aperte, nella circolare n°23/E del 9 giugno 2015 è intervenuta fornendo tre importanti chiarimenti in materia.

Il primo riguarda l’ambito di applicazione del ravvedimento entro 90 giorni previsto dalla nuova lettera a-bis) del co. 1, art. 13, D.Lgs. n°472/1997.

In primo luogo, viene affermato che “la nuova lettera a-bis) trova applicazione anche con riferimento a tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate […] rientrano nella disposizione anche i tributi locali e regionali, tra cui le tasse automobilistiche”. In secondo luogo, in riferimento a quest’ultima tassa, la circolare precisa che “trova applicazione sull’intero territorio nazionale – e, dunque, anche nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna – solo la disposizione di cui alla lettera a-bis) dell’articolo 13 del decreto legislativo n.472 del 1997”, in altre parole il contribuente potrà applicare la riduzione sanzionatoria ad 1/9.

Altra considerazione è che l’Agenzia delle Entrate ritiene che, in riferimento all’ambito applicativo della nuova lettera b-quater), secondo la quale è possibile regolarizzare una violazione già constatata, ai sensi dell’art. 24 della legge n°4/1929 corrispondendo la sanzione ridotta ad 1/5 del minimo, tale fattispecie sia applicabile ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Nella circolare in commento viene inoltre precisato che la nuova fattispecie, di cui alla lettera a-bis, è prevista per:

1. gli omessi versamenti: se la regolarizzazione del versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento;

2. le violazioni commesse mediante le dichiarazioni: entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione;

3. le violazioni diverse da quelle indicate al punto 1 e al punto 2: è prevista una sanzione analoga, nella tempistica, a quella prevista per gli omessi versamenti.

L’altro chiarimento riguarda la tempistica della nuova fattispecie prevista dalla lettera a-bis). La formulazione della norma, infatti, era ambigua e si prestava ad interpretazioni differenti, in quanto non era chiaro se i 90 giorni dovessero scattare:

1. dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione a presentare nell’anno in cui è stata commessa la violazione (in ipotesi di saldo IRPEF, entro 90 giorni dal 30 settembre);

2. dalla scadenza del termine di versamento dell’imposta (in ipotesi di seconda rata IMU/TASI, entro il 16 marzo dell’anno successivo).

L’Agenzia delle Entrate interviene sull’argomento e adotta l’interpretazione di cui al punto 2. Viene risolto così il problema applicativo in esame, chiarendo che se si tratta di “versamenti risultanti dalla dichiarazione – quali, ad esempio, il carente od omesso versamento a saldo o in acconto ai fini delle imposte sui redditi e dei tributi locali e regionali […] il dies a quo per il ravvedimento di cui alla lettera a-bis)” decorre da quello di scadenza del versamento (e non dal termine per la presentazione della dichiarazione). In tale ipotesi, l’Agenzia delle Entrate precisa che “le relative violazioni si perfezionano non già con la presentazione della dichiarazione, bensì con l’inutile decorso del termine di scadenza del versamento”.

Viene ricordato che il riferimento al termine per la presentazione della dichiarazione si applica, invece, “alle sole violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione” tra le quali “rientrano ad esempio quelle relative al contenuto e alla documentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette e sul valore aggiunto”.

Oltre a chiarire il citato aspetto, l’Agenzia, infine, facendo espresso riferimento alle finalità e ai presupposti fondanti dell’istituto del ravvedimento operoso rinnovato, precisa che la notifica di un avviso di accertamento (anche in caso di violazioni constatate in un PVC ovvero invito al contradditorio) preclude la sanatoria solo della violazione oggetto dell’atto stesso e non di altre (si tratta di un importante chiarimento fornito dall’Agenzia, sebbene lo stesso fosse evincibile dal punto 10.4 della circolare n°6/E del 19 febbraio scorso). Ne consegue, quindi, che anche nel caso in cui la violazione tributaria sia già stata constatata mediante un atto impositivo, il contribuente può sempre regolarizzare spontaneamente le eventuali altre irregolarità commesse diverse da quelle accertate, beneficiando delle sanzioni amministrative in misura ridotta.

Le sanzioni ridotte, introdotte dalla legge di Stabilità 2015, che si aggiungono a quelle già vigenti, in un’ottica essenzialmente locativa, dovrebbero, a questo punto, essere le seguenti:

SANZIONI - IMPOSTA DI REGISTRO

Omissione della richiesta di registrazione o della presentazione della denuncia (art. 69, DPR 131/1986)

Sono puniti con la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta dovuta coloro che omettono:

1. la richiesta di registrazione:
a) degli atti;
b) dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta.

2. la presentazione della denuncia prevista dall’art. 19 dello stesso decreto (denunce di eventi successivi alla registrazione).

RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13, co. 1, lett. a-bis), b), b-bis) e b-ter) del D.Lgs. 472/1997)

Entro 90 giorni --------------> 1/9 del 120% -----------> 13,33% dell’imposta dovuta
Dal 91° giorno a 1 anno ---> 1/8 del 120% -----------> 15% dell’imposta dovuta
Da 1 anno a 2 anni ---------> 1/7 del 120% -----------> 17,14% dell’imposta dovuta
Oltre 2 anni -------------------> 1/6 del 120% ------------> 20% dell’imposta dovuta

NOTA

Sull’omessa registrazione del contratto di locazione ovvero tardiva presentazione di atti e denunce l’interpretazione degli uffici fino ad oggi non è stata univoca (lo sarà ancora, alla luce della circolare n°23/E/2015?): alcuni uffici, al riguardo, hanno dato un’interpretazione di esclusione totale delle nuove mini-sanzioni, altri non applicano la nuova sanzione del 13,33% (1/9 del 120%) prevista per un ritardo entro i 90 giorni, ma quella “vecchia” del 12% (1/10 del 120%), pertanto, si consiglia, prima di effettuare il versamento, di verificare la prassi dell’ufficio competente.

Omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta

Se il pagamento dell’imposta di registro viene effettuato tardivamente, è dovuta una sanzione pari al 30% dell’imposta non versata (art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997).

La sanzione del 30% si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di ogni sua frazione nel termine previsto (art. 13, co. 1, D.Lgs. 471/1997).

RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13, co. 1, lett. a), a-bis), b), b-bis) e b-ter) del D.Lgs. 471/1997)

Entro 30 giorni ------------------> 1/10 del 30% dell’imposta dovuta-----------> 3%
Dal 31° giorno al 90° giorno --> 1/9 del 30% dell’imposta dovuta -----------> 3,33%
Dal 91° giorno ad 1 anno------> 1/8 del 30% dell’imposta dovuta ----------> 3,75%
Da 1 anno a 2 anni -------------> 1/7 del 30% dell’imposta dovuta ----------> 4,29%
Oltre 2 anni -----------------------> 1/6 del 30% dell’imposta dovuta ----------> 5%

SANZIONI - IMPOSTA DI BOLLO

Omesso o insufficiente pagamento dell’imposta (art. 25, co. 1 e 2, DPR 642/1972)

° Dal 100% al 500% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta sin dall’origine sugli atti, documenti , registri elencati nella Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/1972.

° Dal 200% al 1000% dell’imposta, con minimo di € 103,00 per le violazioni relative alle cambiali, salvo quanto previsto dall’art. 32, co. 2, Legge 24/05/1977, n°227.

RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13, co. 1, lett. a), a-bis), b), b-bis) e b-ter del D.Lgs. 472/1997)

Entro 30 giorni --------------> 1/10 del 100% dell’imposta dovuta -----> 10% ------>
€ 1,60
Dal 31° giorno al 90° giorno --> 1/9 del 100% dell’imposta dovuta --> 11,11% ---> € 1,77
Dal 91° giorno ad 1 anno -----> 1/8 del 100% dell’imposta dovuta --> 12,50% ----> € 2,00
Da 1 anno a 2 anni ----------> 1/7 del 100% dell’imposta dovuta --> 14,29% ------> € 2,28
Oltre 2 anni --------------------> 1/6 del 100% dell’imposta dovuta --> 16,67% ------> € 2,66

NOTA

Il pagamento per il ravvedimento operoso che scade di sabato o nei giorni festivi, può slittare al primo giorno lavorativo successivo. Il DL 70/2011 all’art. 7, co. 1, lettera h) ha esteso lo slittamento del termine per il versamento delle imposte e delle sanzioni a tutti gli adempimenti fiscali: “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”.
 

ROSFRUM

Membro Attivo
Privato Cittadino
Il nuovo anno appena iniziato comincia con alcune importanti novità in campo tributario. Una di queste è il nuovo ravvedimento operoso. La Legge di Stabilità 2015 (Legge n°190/2014), ha cambiato volto all’istituto in questione (art. 13 del D.Lgs. n°472/1997), introducendo tempi più lunghi e sanzioni ridotte in capo al contribuente (art. 1, comma 637). Dal 1° gennaio 2015 sarà possibile ravvedersi anche se da quando è stata commessa l’irregolarità fiscale è trascorso più un anno (limite che, in base alle vecchie regole, era insuperabile).

Fino al 31 dicembre scorso esistevano tre tipi di ravvedimento:

- sprint (entro 14 giorni dalla scadenza) = 0,2% giornaliero (1/10 del 2%)
- breve (tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza) = 3% (1/10 del 30%)
- lungo (entro un anno dalla scadenza) = 3,75% (1/8 del 30%)

Ora il nuovo ravvedimento non pone limiti temporali, nel senso che fino a quando l’Amministrazione finanziaria non notifica la violazione con un formale atto di liquidazione e accertamento compreso la comunicazione di irregolarità emessa a seguito dei controlli automatici o del controllo formale delle dichiarazioni (si rammenta che il contratto di locazione viene assimilato, ai fini tributari, ad una vera e propria dichiarazione, come precisato dalla circolare n°180/E/1998 del Ministero delle Finanze), il contribuente può sempre rimediare regolarizzando violazioni o omissioni tributarie (quindi, è possibile ravvedersi anche se sono iniziate ispezioni o verifiche o altre attività di controllo).

Alle riduzioni già vigenti ora se ne affiancano altre:

- entro 90 giorni dalla scadenza (art. 13, co. 1, nuova lettera a-bis)= 1/9 del minimo
- entro 2 anni o entro la seconda dichiarazione dei redditi successiva (art. 13, co. 1, nuova lettera b-bis) = 1/7 del minimo
- se la violazione viene sanata oltre i 2 anni o oltre 2 anni della dichiarazione successiva (ar. 13, co. 1, nuova lettera b-ter) = 1/6 del minimo
- dopo la constatazione della violazione (art. 13, co. 1, nuova lettera b-quater) = 1/5 del minimo

In ogni caso il nuovo ravvedimento non preclude l’inizio o la prosecuzione di verifiche o altre attività di controllo e accertamento.

Per beneficiare delle nuove sanzioni ridotte rispetto a quanto richiesto dall’avviso di liquidazione (che permette di dilazionare il debito d’imposta e le sanzioni) è fatto obbligo di versare quanto dovuto in un’unica soluzione (la rateizzazione è preclusa).

Il ravvedimento ”lungo”, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, premia, però, soltanto i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (quindi, non soltanto IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ma anche imposte di registro e di bollo, imposte ipotecarie e catastali, di successione e donazione ecc.).

I tributi gestiti dagli enti locali, dall’Agenzia delle dogane o altri enti impositori (IMU, TASI, TARI, accise ecc.), invece, seguiranno le vecchie regole, ad eccezione del ravvedimento entro 90 giorni dalla scadenza prevista (nuova lettera a-bis dell’art. 13) e – a causa di un non azzeccato intervento del Legislatore - dopo la constatazione della violazione (nuova lettera b-quater dell’art. 13) che non vengono circoscritti ai tributi amministrati dalle Entrate. Quindi, il saldo IMU in scadenza lo scorso 16 dicembre sarebbe ancora ravvedibile entro il 16 marzo 2015 applicando la sanzione prevista dalla nuova lettera a-bis dell’art. 13 (si consiglia comunque di verificare presso l’ufficio comunale di competenza). Riguardo il bollo auto, invece, il ravvedimento “lungo” (oltre l’anno) resta paradossalmente limitato soltanto a quelle Regioni “amministrate” dall’Agenzia delle Entrate, vale a dire il Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna (altro effetto indesiderato sfuggito al Legislatore).

Le nuove regole dovrebbero applicarsi anche per violazioni commesse in passato: pertanto, salvo chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente potrebbe andare a ritroso negli anni ancora accertabili da parte dell’Amministrazione finanziaria (vale a dire fino al termine di decadenza del suo potere di accertamento) e sanare vecchie infrazioni ancora pendenti riferite a tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate.

Si ipotizzi il caso di un contribuente che, non avendo versato il saldo IRPEF derivante dalla dichiarazione dell’anno 2011, per un importo pari a € 2.200,00 (importo da versare entro il 18 giugno 2012 e dichiarazione da presentare entro il 1° ottobre 2012), decida di effettuare il ravvedimento il 10/01/2015. La sanzione per tale omesso versamento ammonta a € 660,00 (2200 x 30%). In questo caso dovrebbe trovare applicazione la nuova lettera b-ter dell’art. 13 del decreto legislativo sopracitato e, quindi, la riduzione ad 1/6 della sanzione pari € 110,00.

Il nuovo ravvedimento dovrebbe ripercuotersi anche in campo locativo. Si ipotizzi il caso di un locatore che, non avendo versato l’imposta di registro derivante da una proroga di un contratto di locazione assoggettato ad IRPEF, per un importo pari a € 144,00 (importo da versare entro il 31/11/2014), decida di effettuare il ravvedimento il 10/01/2015. La sanzione per tale omesso versamento ammonta a € 43,20 (144 x 30%). In questo caso dovrebbe trovare applicazione la nuova lettera a-bis dell’art. 13 del decreto legislativo sopracitato e, quindi, la riduzione ad 1/9 della sanzione pari € 4,80.

Infine, la Legge di Stabilità 2015 prevede – ma solo a partire dal 1° gennaio 2016 – l’eliminazione di alcuni istituti del contenzioso: adesione ai contenuti dell’invito al contradditorio ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, nonché ai fini delle imposte di registro, sulle successioni, sulle donazioni ecc.. e l’acquiescenza rafforzata, cioè relativa ad un avviso di accertamento non preceduto da invito al contradditorio o processo verbale di constatazione (PVC) (riduzione a 1/6 delle sanzioni). Viene inoltre abrogato definitivamente – sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016 - l’istituto dell’adesione dei processi verbali di constatazione. Il contribuente, sottoposto a verifica sui redditi, potrà autonomamente sanare le violazioni presentando alle Entrate una dichiarazione integrativa e liquidando le imposte dovute, applicando le sanzioni ridotte previste dal nuovo ravvedimento.

Il nuovo anno si configura, quindi, come un anno a doppio regime in cui coesisteranno contemporaneamente il nuovo e il vecchio ravvedimento (con gli istituti sopracitati): diventerà allora fondamentale decidere se sia più conveniente ravvedersi autonomamente oppure attendere la notifica del PVC (l’adesione al PVC quest’anno potrebbe essere più praticabile in quanto comporta il vantaggio di sanzioni ridotte a 1/6 e pagamento rateale, ma con il PVC il contribuente è obbligato ad aderire all’intero atto, mentre con il ravvedimento può regolarizzare singole violazioni).
Troppo buono
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