Cioè io proprietario che ho un negozietto senza impianto di riscaldamento sono esonerato dal far redigere e rilasciare da un tecnico l'ACE?
Attualmente in Veneto non è necessaria l'ACE per i nuovi contratti di locazione.
Per quanto riguarda la normativa nazionale riporto l’art. 13 del Dlgs 28/2011 che riguarda la certificazione energetica degli edifici.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale – supplemento ordinario n. 81 alla GU n. 71 il 28 marzo – il controverso d.lgs. 28 approvato il 3 marzo 2011, recante ‘attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili’, e ‘modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE’
In relazione alla certificazione energetica degli immobili oggetto di compravendita si sottolinea che il Dlgs di attuazione della direttiva 28/2009/CE art. 13, capo II, comma 2-ter e 2-quater recita:
“Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici.
Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater
Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unita' immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica”
In allegato il Testo D.lgs. n°28 del 3/3/2011