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Con il Decreto Legge n. 63/2013, pubblicato sulla G.U. n 130/2013 ed entrato in vigore il 06 giugno 2013, il Governo ha introdotto nuove disposizioni per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, al fine di definire le procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea in materia.
Premesso che l'art. 6 comma 1 esordisce stabilendo che: "L'attestato di certificazione energetica degli edifici e' denominato: "attestato di prestazione energetica" ed e' rilasciato per gli edifici o le unita' immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario...(omissis)...", in particolare, qui si vuole evidenziare il disposto contenuto nel successivo comma 8 dello stesso articolo, ove si legge:" Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l'indice di prestazione energeticadell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente".

In caso di omessa pubblicazione, l'art. 12 comma 10 del citato decreto prevede:" In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con lasanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro".
Lo stesso giorno, con un Comunicato Stampa, la Confedilizia è voluta entrare subito nel merito del provvedimento, mettendo a disposizione un breve Vademecum e sostenendo che le disposizioni contenute nel decreto non debbano considerarsi di immediata applicazione, poiché il nuovo testo di legge prevede, al comma 12 dell'art. 6 già citato, l’emanazione di un decreto interministeriale per l’adeguamento del precedente provvedimento sulla documentazione energetica, fissando criteri e contenuti obbligatori del nuovo Attestato di prestazione energetica.
In conseguenza di ciò, pur dopo l’emanazione del decreto-legge, Confedilizia ritiene che si debbano continuare ad osservare le previgenti norme nazionali o regionali (per il Piemonte, ad esempio, l'attuale normativa prevede l'obbligo dell'indicazione solo per gli annunci di vendita e non per quelli di locazione e non è stata ancora prevista una sanzione in caso di violazione), in attesa che l'attuale Attestato di Certificazione Energetica (ACE) venga sostituito dal più complesso Attestato di Prestazione Energetica (APE), in quanto manca ancora un decreto interministeriale che ne fissi i criteri ed i contenuti obbligatori.
La validità dell'attestato resta comunque fissata in 10 anni dalla data del rilascio, salvo lavori effettuati successivamente sull'immobile, che comportino un diverso classamento dello stesso.
Confedilizia, per voce del suo presidente Sforza Fogliani, ricordando che la direttiva europea prevede che gli Stati membri possano rinviare fino al 31 dicembre 2015 l’applicazione delle disposizioni concernenti la messa a disposizione e consegna degli Attestati di prestazione energetica, ha auspicato che, di tutto ciò, se ne tenga conto in sede di conversione del decreto in legge.

Nel dubbio ed in attesa di inevitabili futuri chiarimenti al riguardo, onde evitare di ricadere in spiacevoli casi di "pronta e solerte applicazione" della norma da parte dei singoli Enti locali preposti al controllo, si consiglia di continuare a seguire scrupolosamente i dettami delle singole legislazioni regionali e, in assenza, di quelle previgenti nazionali, integrandole, ove del caso, con l'attuale decreto (indicazione dell'IPE anche per gli annunci di locazione) e valutando anche l'opportunità di informarsi, presso gli uffici dei singoli Comuni sul cui territorio è ubicato l'immobile, se saranno applicate fin da subito le sanzioni previste dalla nuova normativa.
D'altronde non v'è dubbio che il decreto sia, a tutti gli effetti di legge, pienamente in vigore e che gli articoli che prevedono l'obbligo e la sanzione facciano espresso riferimento all'"indice di prestazione energetica", alla"classe energetica corrispondente" ed ai "parametri energetici" e non già al nuovo attesto (APE) anche se da quest'ultimo Confedilizia ha preso lo spunto per denunciare, ai fini dell'applicazione dell'intero impianto normativo, l'assenza dei decreti attuativi.
Per completezza di informazione, vengono riportati qui di seguito due passaggi del decreto che, a giudizio di chi scrive, rivestono un'importanza primaria sia in sede di buona gestione del proprio cespite immobiliare, sia in fase di trattativa di vendita o di locazione.
Sempre l'art. 6, al comma 10 recita: "L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE" (l'attuale A.C.E.).
Il precedente comma 3 dispone invece: "Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici".

Infocentocase
 

tharapyo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ancora una volta si dimostra che coloro che fanno le leggi non hanno contatto con la realtà. MA LO CAPITE O NO CHE IL VENDITORE L'ACE LO FA FARE SOLO QUANDO HA TROVATO UN ACQUIRENTE? Invece io agente immobiliare dovrei obbligare il venditore, prima di darmi l'incarico, a far realizzare l'ace per immobili che, il più delle volte, non c'é senso che lo abbiano, visto che son vecchie costruzioni fatte con vecchi criteri, e se il venditore non vuole farlo sono IO, che non sono un pubblico ufficiale e certo non posso obbligarlo, quello che minacciano di multe da 500 a 3000 euro per OGNI annuncio che non riporta ACE/IPE. Quindi ora che faccio? mi "invento" per tutti gli immobili senza ACE (nel mio caso, il 90%) che sono in classe G, per non rischiare la sanzione, ma scrivendo una cosa che potrebbe non essere vera? E tenendo anche presente che il 99% della gente NON SA che vuol dire ACE/IPE? E ristampa tutti i cartelli, modifica tutte le pubblicità, e cambia i cartelli di vendita (con bollo pagato) esposti sugli immobili in zona... ma perché non ci lasciano lavorare in pace, invece di aggiungere complessità burocratiche inutili ogni volta?
 

luca9563

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Qualcuno riesce a chiarirmi se l'attestato nel caso di affitto deve essere fatto solo per i contratti negli immobili soggetti già a a certificazione o per tutti
Grazie
 

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