L'articolo 63 del c.c. dice che il nuovo acquirente di un immobile è obbligato in solido per i soli oneri condominiali ordinari dell'anno in corso e quello precedente.
Nel caso ci fossero oneri straordinari degli anni precedenti, questi rimarrebbero comunque in capo al venditore.
Questo è quello che dice le legge, anche se poi si trova sempre resistenza da parte dei consulenti dell'acquirente.
Cosa ne pensate?
Nel caso ci fossero oneri straordinari degli anni precedenti, questi rimarrebbero comunque in capo al venditore.
Questo è quello che dice le legge, anche se poi si trova sempre resistenza da parte dei consulenti dell'acquirente.
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