marco tartari

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Parli di un 584 del codice civile (parla di matrimonio...), quello che dici tu è l'art 584 del codice di procedura civile ;)
L'art 584 del codice di procedura civile è stato modificato dalla legge n.80 del 14/05/2005. Il nuovo art 584 è questo:
Art. 584. - (Offerte dopo l'incanto). - Avvenuto l'incanto,possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto. Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione
per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580. Il giudice, verificata la regolarita' delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere da' pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma. Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma. Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo
comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo e' trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.

Allora, come puoi leggere sotto abbiamo ragione entrambi



L'aumento del quinto
Consiste in una offerta di acquisto da farsi entro 10 giorni dalla conclusione dell'asta, che propone un prezzo superiore di almeno un quinto a quello raggiunto nell'asta stessa (articolo 584 del codice di procedura civile). Tale offerta deve contenere una dichiarazione scritta in cui si specifica il prezzo, i tempi e i modi di pagamento e ogni altro elemento utile richiesto per valutare l'offerta stessa. L'offerta va presentata alla cancelleria del giudice o al professionista da lui delegato, nel posto da lui indicato e con essa va versata anche una cauzione doppia rispetto a quella prevista dal provvedimento del giudice.

Si indice allora una nuova gara a cui partecipano tutti quelli che erano presenti all'asta precedente (quindi non solo chi ha avuto l'aggiudicazione provvisoria), oltre naturalmente a chi ha fatto l'offerta al rialzo. Chi vuole esserci, deve versare però anch'egli il doppio della cauzione. Gli offerenti in aumento che non partecipassero alla gara perdono completamente la cauzione stessa. Se nessuno di essi partecipa, l'immobile diviene di chi ha ottenuto l'aggiudicazione provvisoria..

Il meccanismo del rialzo del quinto è stato sfruttato in passato da truffatori anche come arma impropria, anzi penalmente illecita, per ottenere tangenti sulla vendita. Il messaggio dato agli acquirenti suona come: "o mi paghi, o ti porto via l'immobile". Il codice penale (articoli 353-354 c.p.) punisce espressamente questo tipo di minacce che, grazie ai nuovi meccanismi di legge, sono divenute abbastanza rare.

Nel caso delle aste "vecchie", ancora regolate dalla vecchia procedura, l'aumento è di un sesto.
 

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