Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento del Tesoro, con la nota prot. DT/10492 del 5 febbraio scorso ha precisato che è ancora possibile effettuare il pagamento dei canoni di affitto in contanti, a condizione, però, che l’uso del contante sia tracciato con un qualsiasi documento idoneo allo scopo, non necessariamente un bonifico, assegno ecc., ma anche una semplice quietanza atta a dimostrare che il pagamento sia stato effettuato in contanti. Continuano, invece, ad applicarsi le consuete disposizioni in materia di antiriciclaggio che vietano il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi per importi pari o superiori a € 1.000,00.
Fonte:
http://www.immobilio.it/threads/aff...-obbligatoria-solo-da-1-000-euro-in-su.30401/