acetosella

Membro Attivo
Privato Cittadino
Buongiorno, caso personale: ho ristrutturato una casa da adibire a prima abitazione, ho fatto la variazione catastale a settembre ma la fine lavori e la conseguente richiesta o meglio SCIA agibilità a dicembre. Per quanto riguarda i tributi, il Comune mi dice che verranno conteggiati dalla data di accastamento e non da quella di fine lavori o meglio da quando mi sono trasferita e la utilizzo. Mi sembra un po'discutibile ma mi citano sentenze di Cassazione e quindi mi toccherà prenderle per corretta la loro linea? Non c'è molta differenza ma io potrei aver fatto l'accatastamento molto prima e dato che ho tre anni per completare i lavori avere ancora tempo per richiedere l'abitabilità e quindi non utilizzarla. Cosa ne pensate ?
Grazie
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Ha decisamente ragione il comune .......anche senza chiamare in causa sentenze varie.
Conta il momento in cui cambia lo status "fiscale" e/o di categoria catastale (classamento) dell'immobile oggetto dell'imposta > ergo da aggiornamento catastale.

Neppure ha ragion di essere il momento in cui la utilizzi .......per esempio potrebbe essere una seconda casa e non risiederci a fatto, eppure dovresti comunque le imposte.
 
Ultima modifica:

acetosella

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ha decisamente ragione il comune .......anche senza chiamare in causa sentenze varie.
Conta il momento in cui cambia lo status "fiscale" e/o di categoria catastale (classamento) dell'immobile oggetto dell'imposta > ergo da aggiornamento catastale.

Neppure ha ragion di essere il momento in cui la utilizzi .......per esempio potrebbe essere una seconda casa e non risiederci a fatto, eppure dovresti comunque le imposte.

Ma avevo specificato che si tratta di prima casa, anche perchè ho trasferito la residenza li in concomitanza della richiesta (SCIA) di agibilità. Comunque grazie dell'indicazione, non cambierà molto dato che la variazione è di settembre e la fine lavori di dicembre.

....Stesso discorso vale per gli immobili oggetto di interventi edilizi di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione. Anche in questo caso la norma impone di considerare il valore dell’area fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori, o di utilizzo se antecedente (articolo 5, comma 6 del decreto 504/1992).... avevo trovato questo articolo del Sole24ore

Per i fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione, l'imposta si calcola sul valore dell'area edificabile, fino alla data di ultimazione dei lavori o, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato.
da https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/11180-saldo-IMU-delibere.html
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Per le prime case non è che l' IMU non si paga in assoluto ma è solo riconosciuto una franchigia di costo oltre la quale si paga la differenza.
Altrimenti non saremmo qui a discutere e neppure il comune ti imporrebbe l'imposta.
Ti pare ???

L'art. 5, comm 6 che indichi tratta altre fattispecie
 

angy2015

Membro Assiduo
Le tasse si pagano in base all'accatastamento ma bisogna tenere conto delle condizioni in cui si trova l'immobile e quindi se è in corso di ristrutturazione ci sono tariffe apposite. Non sempre vale quanto riportato sopra riguardo all'assimilazione all'area fabbricabile perchè alcuni comuni hanno deliberato diversamente. Tenete sempre aggiornata la denuncia IMU e le altre comunicazioni all'ufficio tributi se volete evitare contestazioni.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Io distinguerei tre momenti:
data di fine lavori
data di nuovo accatastamento
data di rilascio agibilità.

Di solito l'obbligo di accatastamento scatta con la comunicazione di fine lavori, non prima.
L'immobile viene comunque accatastato secondo le caratteristiche intrinseche, ma potrebbe anche essere per varie ragioni negata la agibilità.
Le imposte varie (erariali e comunali) scattano in concomitanza del nuovo accatastamento.
 

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