Salve a tutti,
volevo esporvi un dilemma che assilla me e il mio portamonete .
Sono a conoscenza che, secondo l'art. 63, comma 2 del D. Lgs 507 del 1993, sostituito dall'art. 3, comma 68, lettera d, Legge 28 dicembre 1995, n. 549
ossia:
d) il comma 2 dell'art. 63 è sostituito dal seguente: "2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva";
sulle aree comuni di un condominio non si deve pagare la TARSU, ossia la tassa di smaltimento dei rifiuti.
Ora, in seguito a divisione ereditaria, la casa in cui vivo da sempre, che originariamente era una casa unifamiliare, è stata suddivisa in due proprietà, precisamente si tratta di due appartamenti distinti e separati e posti a due piani diversi collegati da scale, con relativi pianerottoli e ampio androne di accesso, per un totale di ben 67 mq.
Di fatto queste aree sono parti comuni, sono state accastate come parti comuni non censibili, con relativo subalterno.
Nel momento in cui ho dovuto rifare i calcoli per la nuova tarsu da pagare, mi è stato detto che dovevo pagare ANCHE per le parti comuni che andavano assegnate comunque a uno dei proprietari.
Personalmente ho insistito riguardo all'esistenza della suddetta legge, mi è stato risposto picche.
Ora mi chiedo, possibile che un Comune possa a suo piacimento NON applicare una legge stabilita e legittimata dallo Stato Italiano?
Grazie
volevo esporvi un dilemma che assilla me e il mio portamonete .
Sono a conoscenza che, secondo l'art. 63, comma 2 del D. Lgs 507 del 1993, sostituito dall'art. 3, comma 68, lettera d, Legge 28 dicembre 1995, n. 549
ossia:
d) il comma 2 dell'art. 63 è sostituito dal seguente: "2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva";
sulle aree comuni di un condominio non si deve pagare la TARSU, ossia la tassa di smaltimento dei rifiuti.
Ora, in seguito a divisione ereditaria, la casa in cui vivo da sempre, che originariamente era una casa unifamiliare, è stata suddivisa in due proprietà, precisamente si tratta di due appartamenti distinti e separati e posti a due piani diversi collegati da scale, con relativi pianerottoli e ampio androne di accesso, per un totale di ben 67 mq.
Di fatto queste aree sono parti comuni, sono state accastate come parti comuni non censibili, con relativo subalterno.
Nel momento in cui ho dovuto rifare i calcoli per la nuova tarsu da pagare, mi è stato detto che dovevo pagare ANCHE per le parti comuni che andavano assegnate comunque a uno dei proprietari.
Personalmente ho insistito riguardo all'esistenza della suddetta legge, mi è stato risposto picche.
Ora mi chiedo, possibile che un Comune possa a suo piacimento NON applicare una legge stabilita e legittimata dallo Stato Italiano?
Grazie