anna1969

Nuovo Iscritto
Salve a tutti,
volevo esporvi un dilemma che assilla me e il mio portamonete :triste:.
Sono a conoscenza che, secondo l'art. 63, comma 2 del D. Lgs 507 del 1993, sostituito dall'art. 3, comma 68, lettera d, Legge 28 dicembre 1995, n. 549

ossia:

d) il comma 2 dell'art. 63 è sostituito dal seguente: "2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva";

sulle aree comuni di un condominio non si deve pagare la TARSU, ossia la tassa di smaltimento dei rifiuti.
Ora, in seguito a divisione ereditaria, la casa in cui vivo da sempre, che originariamente era una casa unifamiliare, è stata suddivisa in due proprietà, precisamente si tratta di due appartamenti distinti e separati e posti a due piani diversi collegati da scale, con relativi pianerottoli e ampio androne di accesso, per un totale di ben 67 mq.
Di fatto queste aree sono parti comuni, sono state accastate come parti comuni non censibili, con relativo subalterno.
Nel momento in cui ho dovuto rifare i calcoli per la nuova tarsu da pagare, mi è stato detto che dovevo pagare ANCHE per le parti comuni che andavano assegnate comunque a uno dei proprietari.
Personalmente ho insistito riguardo all'esistenza della suddetta legge, mi è stato risposto picche.
Ora mi chiedo, possibile che un Comune possa a suo piacimento NON applicare una legge stabilita e legittimata dallo Stato Italiano?

Grazie
 

Procicchiani

Membro Attivo
Amm.re Condominio
sinceramente non ho alcuna esperienza al riguardo
mai capitata la richiesta di Tarsu per le parti comuni, nemmeno per l'appartamento vuoto ex portiere

rivolgiti al difensore civico del tuo comune, forse riesce a sbloccare la questione
 

Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
".....Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva"

Forse,
anche se le parti a comune sono rimaste tali, c'è un uso esclusivo da parte dei singoli condomini.
 

anna1969

Nuovo Iscritto
No, non è questo perchè uno spazio è comune quando lo è dal punto di vista catastale. Di fatto le scale, i pianerottoli e l'androne appartengono ad entrambi i proprietari e non vi è alcun uso esclusivo da parte degli stessi.
Penso solo che il mancato rispetto della legge sia dovuto all'esigenza del comune di battare cassa e racimolare quanto più possibile a danno di chi ancora paga la tarsu per intero, considerato che questo comune ha perso nel giro di pochi anni moltissimi abitanti e la maggioranza delle persone sono anziani cui la tarsu viene decurtata di un bel pò.
Ad ogni modo, considerata l'arroganza degli addetti al comune di cui sopra vale la pena pagare qualcosa in più pur di non averci a che fare.
Il difensore civico (sempre se nel mio comune esiste, ma ne dubito) sarà di sicuro un'altra figura grigia e collusa pur di battere cassa..............poche speranze!
 

anna1969

Nuovo Iscritto
L'unica cosa che continua a destare in me perplessità è l'assoluto far west che impera in certi campi, tradotto 'ognuno fa un pò come gli pare' applicando o eludendo leggi a suo piacimento.
Forse è un bene che in Campania la questione Tarsu passi alla provincia, di questi comuni sanguisuga non se ne può più.
 

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